Legge regionale 06 febbraio 2018, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
Art. 4
1.
L'articolo 4 della legge regionale 15/2000 č sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Procedure per la concessione dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
4. L'ammissibilitą della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui č presentata la domanda.
5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.
6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non č stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).
9. La concessione del contributo č subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3, comma 3.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalitą della rendicontazione.>>.