(Utilizzo delle disponibilitā del Fondo di rotazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata ad impiegare le disponibilitā del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere j), k) e m), della
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), in aggiunta al contributo finanziario fornito al Fondo medesimo dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).