Art. 14
(Controlli esterni)
1. I controlli esterni sono effettuati dalle Aziende sanitarie competenti, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali.
2. L'Azienda sanitaria competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti.
3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l'Azienda sanitaria può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell'impianto, dandone immediata comunicazione al Comune.