2.
Il responsabile della piscina assicura:
a) il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti dall'articolo 6, comma 2;
c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste dall'articolo 13;
d) la quotidiana pulizia e una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, in tutti gli ambienti della piscina, secondo le modalità riportate nel regolamento di cui all'articolo 6 e nelle procedure di autocontrollo di cui all'articolo 13;
e) il rispetto del piano di sicurezza contenuto nel documento di valutazione del rischio redatto dal responsabile della piscina o da un soggetto terzo abilitato.