Art. 28
(Disposizioni transitorie)
1. La presente legge si applica alle piscine di nuova realizzazione. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro due anni dalla sua entrata in vigore.
2. Sono considerate esistenti le piscine per le quali č stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 29
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 11, comma 5, č destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.