Art. 21
(Regolamento interno della piscina)
1. All'ingresso dell'impianto deve essere sempre esposto in maniera ben visibile e reso fruibile a tutti gli utenti e i bagnanti, nonché al personale, il regolamento interno della piscina, nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso agli impianti e alle vasche e segnalata la presenza dell'assistente ai bagnanti, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 6.