Art. 2
(Definizione)
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua nei bacini stessi, dotati di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua, nonché dei servizi tecnici, sanitari e accessori eventualmente necessari.