Art. 3
(Successione nella titolarità dei beni e nei rapporti giuridici e finanziari)
1. Il Comune di Treppo Ligosullo subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico.
2. Il personale dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico è trasferito al Comune di Treppo Ligosullo.