Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 06/01/2018

Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
 (Istituzione)
1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, dall'1 febbraio 2018 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, con capoluogo a Treppo Carnico.
2. Il territorio del nuovo Comune di Treppo Ligosullo è costituito dai territori dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Treppo Ligosullo prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
Art. 4
 (Disposizioni transitorie)
1. Le amministrazioni comunali di Ligosullo e Treppo Carnico possono assumere, fino al 31 gennaio 2018, tutti i provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune a partire dall'1 febbraio 2018 e adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalità.
2. Entro il 31 gennaio 2018, i Consigli comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare nel Comune di Treppo Ligosullo, sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione.
3. I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico al 31 gennaio 2018 restano in vigore anche dopo l'istituzione del nuovo Comune con riferimento all'ambito territoriale e alla popolazione del Comune che li ha approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune di Treppo Ligosullo. È ammessa l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti da applicarsi con riferimento all'ambito territoriale del Comune di Treppo Ligosullo.
4. I consiglieri comunali dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico continuano a esercitare, sino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune di Treppo Ligosullo, gli incarichi esterni loro attribuiti. Tutti i soggetti nominati dai Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla scadenza della relativa nomina.
Art. 6
 (Quantificazione della quota annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione)
1. Il trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, è quantificato per il Comune di Treppo Ligosullo per ognuno dei primi tre anni in 130.616 euro e per ognuno dei successivi due anni in 65.308 euro, a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), previsto dalle leggi di stabilità e di bilancio degli anni dal 2018 al 2022.
2. Alle spese derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. Relativamente alle annualità previste dal 2021-2022 si provvede a valere sulla corrispondente Missione e Programma dei bilanci per gli anni futuri.