Legge regionale 28 dicembre 2017 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2018.

Art. 5

(Assetto del territorio e edilizia)

1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all' articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), ferma restando la facoltà delle Ater di adottare articolazioni equitative in sede di determinazione del canone sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater applicano per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 una riduzione dei canoni in termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari di alloggi che risultano unici occupanti con dimora abituale dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro o di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro.

(1)(5)

2. La riduzione del canone da applicare agli assegnatari di cui al comma 1 in possesso di un valore ISEE fino a 10.000 è pari, per il 2018, al 25 per cento, per il 2019, al 18 per cento, per il 2020, al 12 per cento e per l'anno 2021 al 6 per cento.

(6)

3. La riduzione del canone da applicare agli assegnatari di cui al comma 1 in possesso di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro è pari, per il 2018, al 15 per cento, per il 2019, all'11 per cento, per il 2020, al 7,5 per cento e per l'anno 2021 al 4 per cento.

(7)

4. L'Amministrazione regionale a sostegno delle minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata a riconoscere alle Ater della regione un ulteriore finanziamento di complessivi 3.600.000 euro destinato al Fondo sociale istituito con l'articolo 44 della legge regionale 1/2016.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, di cui 1.800.000 euro per l'anno 2018 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

6. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è inserito il seguente:

<<Art. 4 bis

(Sostegno alla formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o in adeguamento al piano paesaggistico regionale)

1. Per agevolare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al piano paesaggistico regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, ovvero alle Unioni territoriali intercomunali a un tanto delegate, sovvenzioni nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 40.000 euro a favore del singolo soggetto istante. La sovvenzione può essere destinata all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.

2. La formazione degli strumenti urbanistici generali in conformazione o adeguamento al piano paesaggistico regionale avviene sulla base dei procedimenti definiti dalla disciplina di settore vigente.

3. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale e sono corredate di un preventivo sommario di spesa.

4. Le sovvenzioni sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo).

5. Alla concessione e contestuale erogazione della sovvenzione provvede il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa del preventivo di spesa.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione del procedimento di formazione sovvenzionato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.>>.

7. Per le finalità previste dall'articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 28/1989, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

8. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la demolizione, la bonifica o il recupero di aree ed edifici ex militari in disponibilità degli enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di incarichi di progettazione, di redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e per ulteriori spese tecniche, generali e di collaudo necessarie all'esecuzione di tali opere.

(3)(9)(16)

9. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo annuo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il 30 settembre di ogni anno. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019 e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In sede di prima applicazione, per l'anno 2018, le domande sono presentate a partire dal 31 gennaio 2018.

(4)(10)

9 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 9 sono archiviate.

(11)

10. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato, si procede alla revoca del finanziamento.

(12)

11. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo per gli incarichi e l'impegno dell'Ente all'affidamento degli stessi entro il termine di cui al comma 10, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato delle aree e degli edifici per i quali si chiede il finanziamento.

(13)

12. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

13. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

13 bis. Nel caso di interventi finanziati con fondi regionali da realizzarsi a cura degli Enti locali, le spese destinate a garantire la sicurezza degli utenti e gli apprestamenti necessari a dare continuità allo svolgimento dei servizi pubblici che risultino pregiudicati a causa dell'esecuzione dei lavori, trovano copertura nel quadro economico dell'opera, nei limiti strettamente necessari alla messa in esercizio delle strutture.

(14)

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine un contributo di 200.000 euro per consulenze di marketing strategico, spese tecniche e di progettazione, finalizzate alla riqualificazione dell'area dell'ex Caserma dei Vigili del fuoco di Udine, con la realizzazione della "Città del Cibo".

(2)

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 14 su presentazione della domanda della Camera di commercio da inoltrarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione dell'importo di spesa previsto.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

17. All'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole <<di 216.000 euro>> sono soppresse e le parole <<per le spese tecniche finalizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le spese tecniche e per i lavori finalizzati>>;

b) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

<<17 bis. Limitatamente al finanziamento per i lavori la domanda è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.>>;

c) al comma 18 dopo le parole <<commi 16 e 17>> sono inserite le seguenti: <<, limitatamente alle spese tecniche,>>.

18. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 17, limitatamente ai lavori, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio di bonifica del Cellina Meduna (Pordenone) anticipazioni di cassa, in misura non superiore all'importo del finanziamento per l'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Ravedis, assegnato con la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 1 dicembre 2016, n. 54, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020, nell'ambito dell'asse tematico D - Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, subordinatamente all'assunzione da parte del Consorzio nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata entro l'esercizio finanziario 2022, conformemente al cronoprogramma dell'attività e al piano finanziario dell'opera come da schema di accordo fra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e il soggetto attuatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Consorzio di bonifica del Cellina Meduna.

(8)(15)

20. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, l'anticipazione di cui al comma 19 non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, 500.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

22. Le entrate di cui al comma 19, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per il riconoscimento delle spese già sostenute per la realizzazione del convegno "I tecnici nella ricostruzione" tenutosi nell'ambito delle iniziative per la commemorazione del 40° del terremoto del Friuli Venezia Giulia e organizzato dagli ordini professionali coinvolti della Provincia di Udine in collaborazione con la Regione. L'erogazione del contributo è definita da apposito decreto del direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 9.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 90.000 euro alla parrocchia di Paularo per interventi urgenti di miglioramento sismico a favore della scuola materna Tenente Sbrizzai di Paularo.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la parrocchia di Paularo presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica la domanda corredata del quadro economico, della relazione e del cronoprogramma.

27. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 25 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

28. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di Aviano un contributo straordinario di 80.000 euro per lavori di risanamento e isolamento della copertura nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in Piancavallo.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Benedetto Abate di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario di 45.000 euro per interventi di manutenzione e lavori di ristrutturazione di beni di proprietà.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

35. Al fine di evitare il crollo della torre campanaria della chiesa di Nostra Signora di Sion a Trieste l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste un contributo straordinario per le opere necessarie alla salvaguardia e ai lavori di restauro e consolidamento delle parti esterne dell'edificio.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia ortodossa romena della Nascita di San Giovanni Battista di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per l'acquisto di un immobile a Pordenone, al fine di praticare il culto e svolgere attività di collante sociale.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di perizia di stima dell'immobile da acquistare. Ai fini della concessione del contributo deve essere presentato, nei termini fissati dal Servizio edilizia, il contratto preliminare di compravendita. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sopra un contributo straordinario di 70.000 euro per interventi di riqualificazione tecnologica e di risparmio energetico su immobili di proprietà.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina, un contributo straordinario a copertura dei costi di spostamento dell'impianto di distribuzione e fornitura dell'energia elettrica sito in via Stati Uniti d'America, nell'ambito della realizzazione di opere di viabilità comunale.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 57.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

47. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 6, comma 6, L. R. 12/2018

Parole sostituite al comma 14 da art. 6, comma 7, L. R. 12/2018

Comma 8 sostituito da art. 4, comma 21, lettera a), L. R. 14/2018

Parole aggiunte al comma 9 da art. 4, comma 21, lettera b), L. R. 14/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 19 da art. 5, comma 4, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole sostituite al comma 8 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 13/2019

10  Parole aggiunte al comma 9 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 13/2019

11  Comma 9 bis aggiunto da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 13/2019

12  Parole soppresse al comma 10 da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 13/2019

13  Comma 11 sostituito da art. 5, comma 8, lettera e), L. R. 13/2019

14  Comma 13 bis aggiunto da art. 5, comma 8, lettera f), L. R. 13/2019

15  Parole sostituite al comma 19 da art. 5, comma 37, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

16  Parole sostituite al comma 8 da art. 5, comma 26, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.