Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2018.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
5. In sede di prima applicazione, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute il numero degli anni di corso attivati per ciascun corso di laurea di area sanitaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.182.500 euro, suddivisa in ragione di 1.930.000 euro per l'anno 2018, 1.608.750 euro per l'anno 2019 e 1.643.750 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'università e ricerca. I contenuti e l'entità del finanziamento del singolo contratto sono determinati ai sensi della normativa vigente.
8 sexies. Le modifiche introdotte dai commi da 8 bis a 8 quater, per effetto dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano ai contratti aggiuntivi regionali assegnati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024. Sono fatti salvi i contratti aggiuntivi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2023.
9. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione dei nuovi contratti e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei medici specializzandi titolari dei contratti aggiuntivi regionali degli anni precedenti, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni che potrebbero essere disposte come da contratto, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
14. In sede di prima applicazione, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta alla Direzione competente in materia di salute l'istanza di concessione corredata di una relazione illustrativa delle risorse dedicate e del relativo piano finanziario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 552.500 euro, suddivisa in ragione di 212.500 euro per l'anno 2018 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
17. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 16, lettera h), è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
19. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Basiliano e al Comune di Tarvisio, per la gestione rispettivamente dei nidi d'infanzia comunali "Pollicino" e "Il cucciolo", e alla Cooperativa sociale "Le Pagine", per la gestione del nido d'infanzia "Nido degli scriccioli" di Udine, un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2016/2017.
21. Per accedere al contributo di cui al comma 20, i destinatari devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro e non oltre il 15 febbraio 2018.
22. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 20 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).
23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
24. Al fine di sostenere i Comuni nell'avvio dei procedimenti atti al rilascio dell'accreditamento previsto all'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), la Regione attiva apposite azioni di accompagnamento e di supervisione.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
26. Per l'anno 2018, la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 8.700.000 euro, nella seguente misura:
a) 1 milione di euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;
27. Le risorse di cui al comma 26, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra le Unioni territoriali intercomunali sulla base della popolazione residente in ogni Unione, garantendo a ognuna un contributo minimo pari a 35.000 euro.
28. Le risorse di cui al comma 26, lettera b), sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), in corso di concessione nel bimestre maggio-giugno come risultanti dal sistema informatico previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15).
29. Alla finalità di cui al comma 26 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
31. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 18, della legge regionale 31/2017, come modificato dal comma 30, è destinata la spesa complessiva di 3.937.500 euro, suddivisa in ragione di 1.312.500 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
33. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 32 sono determinati con specifico regolamento, da approvare previo parere della Commissione consiliare competente. Il regolamento terrà conto della rispettiva popolazione di riferimento territoriale.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica con sede legale a Cervignano del Friuli un contributo di 200.000 euro a sostegno di interventi relativi alla messa in sicurezza del Centro Residenziale di Sottoselva di Palmanova.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni che abbiano attivato sportelli antiviolenza, nonché istituito centri per donne in difficoltà, per garantire l'operatività degli stessi.
39. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 38.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro all'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento delle attività istituzionali.
42. Per le finalità di cui al comma 41 l'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, corredata del relativo preventivo di spesa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo medesimo e di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa sociale Il Seme di Fiume Veneto un contributo straordinario di 30.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione di volontariato Il Samaritan Onlus di Ragogna un contributo straordinario di 15.000 euro per il perseguimento dei fini istituzionali.
48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 50.
50. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 18, L. R. 25/2018
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 19, L. R. 25/2018
3 Comma 30 abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 18, L.R. 31/2017, con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 14, L. R. 15/2020
5 Comma 1 sostituito da art. 163, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
6 Comma 2 sostituito da art. 163, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
7 Comma 3 sostituito da art. 163, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
8 Comma 3 bis aggiunto da art. 163, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
9 Comma 3 ter aggiunto da art. 163, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
10 Comma 4 sostituito da art. 163, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
11 Parole aggiunte al comma 11 da art. 163, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021
12 Parole sostituite al comma 12 da art. 163, comma 1, lettera g), L. R. 6/2021
13 Comma 13 sostituito da art. 163, comma 1, lettera h), L. R. 6/2021
14 Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023
15 Comma 8 bis aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
16 Comma 8 ter aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
17 Comma 8 quater aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
18 Comma 8 quinquies aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
19 Comma 8 sexies aggiunto da art. 8, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
20 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 12, lettera a), L. R. 13/2023
21 Comma 11 sostituito da art. 8, comma 12, lettera b), L. R. 13/2023
22 Comma 12 sostituito da art. 8, comma 12, lettera c), L. R. 13/2023
23 Comma 12 bis aggiunto da art. 8, comma 12, lettera d), L. R. 13/2023
24 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 12, lettera e), L. R. 13/2023