Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2018.
Art. 14
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato 2017-2019), alla Regione Friuli Venezia Giulia è attribuita, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel territorio regionale e ad essa sono versate le relative entrate.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel P.R.A., denominata imposta regionale di trascrizione (I.R.T.).
3. L'I.R.T. è dovuta per ciascun veicolo al momento della presentazione delle formalità.
4. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento.
5. I soggetti passivi dell'I.R.T. sono l'avente causa o l'intestatario del veicolo.
6. Nel caso di omessa presentazione della richiesta di trascrizione al P.R.A., il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, presso l'ufficio del P.R.A., la registrazione del trasferimento di proprietà presentando copia del documento di identità o di riconoscimento dell'acquirente. Il recupero dell'I.R.T., oltre alle sanzioni e agli interessi, è effettuato nei confronti dell'acquirente.
7. In ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 446/1997 e degli articoli 11 e 23 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.R.T. e i relativi controlli nonché, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) e di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) sono affidate al soggetto presso il quale è istituito il P.R.A., individuato nell'Automobile club d'Italia (A.C.I.).
8. Il regolamento di cui al comma 20 individua le attività svolte dall'A.C.I. senza oneri per la Regione, in conformità all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 marzo 2013.
9. In attuazione dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, le tariffe dell'I.R.T., determinate in applicazione del decreto del Ministero delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), e delle ulteriori norme statali incidenti sulla tariffa, sono aumentate del 20 per cento.
10. In caso di variazioni tariffarie, si applica la tariffa vigente al momento della presentazione della formalità.
11. L'I.R.T. applicabile alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del codice civile, secondo cui nel caso di omessa trascrizione di un atto d'acquisto le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, è pari al doppio della relativa tariffa. L'acquirente, qualora in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T., è tenuto a versare in nome e per conto del precedente acquirente l'I.R.T. un importo pari al valore ordinario della relativa tariffa.
12. Sono esenti dal pagamento dell'I.R.T. le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ai sensi dell'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e dell'articolo 21 del decreto legislativo 460/1997, a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali come definite nel regolamento di cui al comma 20 in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di Stato.
13. Alle seguenti fattispecie l'I.R.T. si applica per un importo pari:
a) al 10 per cento della tariffa determinata ai sensi del comma 9, nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2001, n. 72 oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultano fiscalmente a carico, ferma restando l'esenzione per i motocicli di qualunque tipo di cui all'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
b) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in impresa individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, qualora comportino il trasferimento della proprietà di veicoli;
c) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b), della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 435/1998, comprensivo dell'aumento stabilito dal comma 9, nei casi di successioni ereditarie e nei casi di successioni ereditarie e successiva rivendita a uno o più eredi, purché contestuali, di veicoli tra privati.
14. Si applicano, in ogni caso, le agevolazioni e le esenzioni dal pagamento dell'I.R.T. previste dalla normativa statale vigente.
15. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli, nonché di iscrizione di contestuali diritti di garanzia, il versamento dell'I.R.T. è effettuato entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione o, negli altri casi, dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
16. Per le formalità soggette all'I.R.T. relative agli atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma 15 decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione degli atti medesimi nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.
21. Dall'1 gennaio 2018 la normativa provinciale in materia di imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) cessa di esplicare i suoi effetti, salvo quanto previsto dal comma 22.
22. La normativa provinciale in materia di I.P.T. continua ad applicarsi alle fattispecie i cui presupposti si sono verificati anteriormente all'1 gennaio 2018.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti da attività e servizi resi a titolo oneroso dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.).
25. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui all'articolo 11, comma 31.
Note:
1 Parole soppresse al comma 20 da art. 3, comma 2, L. R. 12/2018
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, L. R. 6/2020
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 14, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 13 da art. 1, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.