Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2018.
Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), la Regione riconosce ai praticanti avvocati un rimborso mensile per lo svolgimento del tirocinio professionale presso l'Avvocatura della Regione e per l'intera durata dello stesso, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ai praticanti avvocati è, altresì, riconosciuto il rimborso in forma analitica delle spese sostenute per l'espletamento delle attività professionali oggetto di delega presso i vari uffici giudiziari.
3. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 1, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
4. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è destinata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
8. L'Amministrazione regionale, a decorrere dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 2018, subentra nei contratti di mutuo e in quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari della Provincia di Udine relativi a funzioni trasferite alla Regione, a enti diversi dalla Regione stessa e a immobili istituzionali della predetta Provincia.
9.
In riferimento alla suddetta Provincia, il Commissario liquidatore nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), provvede a individuare e comunicare all'Amministrazione regionale i contratti di mutuo e quelli relativi all'emissione di prestiti obbligazionari. Successivamente la Giunta, con propria deliberazione, dispone il subentro della Regione nella titolarità dei rapporti.

12. Per le finalità previste dal comma 8 si provvede come di seguito indicato:
a) relativamente al rimborso degli interessi è destinata la spesa complessiva di 8.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.300.000 euro per l'anno 2018, di 3.500.000 euro per l'anno 2019 e di 3.100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31; relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2033 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni medesimi;
b) relativamente al rimborso del capitale è destinata la spesa complessiva di 24 milioni di euro suddivisa in ragione di 5.500.000 euro per l'anno 2018, di 9.500.000 euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 2 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31; relativamente alle annualità previste dal 2021 al 2033 si provvede a valere sulle corrispondenti Missione e Programma dei bilanci per gli anni medesimi.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata, a titolo di indennizzo, la spesa di 4.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
15. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui al comma 13 e di cui al comma 30 dell'articolo 11 della legge regionale del 4 agosto 2017 n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è destinata la spesa di 2.420.626,49 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento per 620.626,49 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1 comma 10 e per 1.800.000 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
16. La spesa complessiva di 2.420.626,49 euro di cui al comma 15 in forza di quanto disposto dall'articolo 11, comma 30, della legge regionale 31/2017, è ripartita tra gli enti destinatari come di seguito indicato:

Ente destinatarioOggetto interventoFondi assegnati
Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska medobcinska teritorialna unijaMANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI40.626,49
UTI NoncelloMANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI1.800.000
Unione territoriale intercomunale "Collio - Alto Isonzo"MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI580.000
2.420.626,49


17. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11, comma 30, della legge regionale 31/2017, considerato quanto disposto dal comma 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana - Julijska medobcinska teritorialna unija per interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 203.570,68 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
20. Al fine di conseguire, nell'ambito delle attività di promozione e comunicazione del sistema Regione all'estero anche con riferimento a progetti di cooperazione europei e internazionali, uno sviluppo del settore turistico, la Regione può avvalersi, con oneri a carico della Regione medesima, del supporto di Promoturismo FVG secondo modalità da definirsi mediante stipula di apposita convenzione comprendente, tra l'altro, il possibile utilizzo, presso la competente struttura direzionale della Regione, di personale di Promoturismo FVG.
21. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
22. L'indennità di cui all'articolo 110, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è corrisposta anche agli autisti di rappresentanza di cui all'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e all'articolo 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale emanato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 gennaio 2019, n. 101. L'indennità di cui al primo periodo è corrisposta altresì, rapportandola ai periodi di effettivo svolgimento delle funzioni di guida di rappresentanza, agli autisti assegnati alla Segreteria generale del Consiglio regionale e all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, nonché al personale che sostituisce gli autisti di rappresentanza in caso di loro assenza o impedimento.
24. In relazione al disposto di cui al comma 22 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 24.000 euro suddiviso in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
25. In relazione al disposto di cui al comma 22 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 24.000 euro suddiviso in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
27. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
28. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 17.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 31.
29. In relazione al disposto di cui dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), sono previste entrate pari a 7.500.000 euro per l'anno 2018 al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia 20103 (Trasferimenti correnti da imprese) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
30. In relazione al disposto di cui dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 32/2017, come sostituito dal comma 26, lettera b), sono previste entrate pari a 17.500.000 euro per l'anno 2018 al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia 40200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 9.
31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Parole sostituite al comma 16 da art. 5, comma 4, L. R. 20/2018
2 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 14, L.R 22/2010.
3 Comma 22 sostituito da art. 108, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 13/2019
5 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 3 dicembre 2020, depositata il 21 dicembre 2020 (in G.U. 1a serie speciale n. 52 dd. 23 dicembre 2020), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 108 della L.R. 9/2019 che ha, tra l'altro, sostituito il comma 22 del presente articolo.