Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2018.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
3. Le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento:
a) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 4;
b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 9;
c) della quota di compartecipazione al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 14;
d) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 16;
f) del fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui al comma 22, nonché del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 25;
g) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 28;
h) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 39;
i) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 44;
j) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 49;
k)
dell'assegnazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture) e dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui al comma 52;

m) dell'assegnazione di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui al comma 56, dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui al comma 58, dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 11, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), e di cui al comma 60 e dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 e di cui al comma 62 e delle assegnazioni di cui agli articoli 16, 56, commi 16, 17 e 18, e all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e di cui ai commi 64, 66 e 68;
n) dei fondi per la Provincia di Udine di cui ai commi 70 e 73, del fondo di cui al comma 77 e del fondo di cui al comma 79;
o) dell'assegnazione di cui al comma 82;
p) dell'assegnazione di cui al comma 84;
q) dell'assegnazione di cui al comma 86;
r) dell'assegnazione di cui al comma 88.
4. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 885.915.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 295.305.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
6. Le quote di cui alle lettere a), b) e d) del comma 5 sono ripartite in misura proporzionale alle rispettive assegnazioni dell'anno 2017.
7. Per l'anno 2018 la quota di cui alla lettera c) del comma 5 è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione dell'anno 2017 e per gli anni 2019 e 2020 in base ai criteri definiti con regolamento regionale.
8. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 885.915.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 295.305.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
9. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 315.760.593,48 euro per il triennio 2018-2020, di cui 105.190.815,40 euro per l'anno 2018 e 105.284.889,04 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
12. Il fondo di cui al comma 9 è ripartito, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, come da allegata Tabella P "Fondo ordinario UTI".
13. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa complessiva di 315.760.593,48 euro per il triennio 2018-2020, di cui 105.190.815,40 euro per l'anno 2018 e 105.284.889,04 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
16. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 56.001.113,45 euro per il triennio 2018-2020, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 24.117.890,09 euro per l'anno 2019 e di cui 23.883.223,36 euro per l'anno 2020.
18. Per l'anno 2018 ciascuna delle quote di cui al comma 17 è ripartita in misura proporzionale alle rispettive quote assegnate nell'anno 2017.
20. Le risorse del fondo di cui al comma 16 sono concesse d'ufficio ed erogate in unica soluzione. Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 56.001.113,45 euro per il triennio 2018-2020, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2018 e 24.117.890,09 euro per l'anno 2019 e 23.883.223,36 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
22. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
24. Per la finalità prevista dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
25. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 7 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di cui 3 milioni di euro per l'anno 2020.
26. Il fondo di cui al comma 25 è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
27. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di cui 3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
28. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 3.299.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.019.000 euro per l'anno 2018 e di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
30. Per l'anno 2018 la quota di cui al comma 29, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.
31. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 30 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
33. Il contributo di cui al comma 30 è concesso entro il 31 maggio 2018. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
34. Le risorse di cui al comma 30 non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 32 sono concesse entro il 31 ottobre 2018 previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 32, entro il 30 settembre 2018. In caso di insufficienza di risorse, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
35. L'erogazione di cui ai commi 33 e 34 è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2019 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
36. Per gli anni 2019 e 2020 i criteri per l'accesso, per il riparto e per la gestione del fondo di cui al comma 29, lettera a), sono definiti con regolamento regionale.
37. Per la quota di cui al comma 29, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, e all'articolo 4 della legge regionale 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
38. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 3.299.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 1.019.000 euro per l'anno 2018 e di cui 1.140.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
39. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
42. Per la finalità prevista dal comma 39 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dei Comuni un fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015. Le risorse sono assegnate su base annua ai Comuni in misura pari al 50 per cento dell'aumento derivante dalla differenza tra il limite minimo del compenso base annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo annuo lordo per classe demografica, stabilito con il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres.
46. Le risorse di cui al comma 44 sono assegnate d'ufficio e in unica soluzione a seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune.
47. Il fondo di cui al comma 44 è pari a complessivi 1.250.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 350.000 euro per l'anno 2018 e di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
48. Per la finalità prevista dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 350.000 euro per l'anno 2018 e di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
50. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 49, tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.
51. Per la finalità prevista dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
52. L'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 31/2017 è pari a complessivi 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
53. Per la finalità prevista dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 2.657.490,75 euro per il triennio 2018-2020, di cui 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
54. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
55. Per la finalità prevista dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
56. L'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 57, della legge regionale 14/2016 e, per il solo anno 2018, l'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017 quantificata in 300.000 euro, è pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
57. Per la finalità prevista dal comma 56 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
58. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
59. Per la finalità prevista dal comma 58 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
60. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 11, della legge regionale 37/2017 è pari a complessivi 25.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 25.000 euro per l'anno 2018. Tali risorse sono integrate di ulteriori 25.000 euro per l'anno 2018.
61. Per la finalità prevista dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 50.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
62. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 88, della legge regionale 25/2016 è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
63. Per la finalità prevista dal comma 62 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
64. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 900.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
65. Per la finalità prevista dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
66. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 1.470.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
67. Per la finalità prevista dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 1.470.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 490.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
68. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 della legge regionale 18/2016 è pari a complessivi 300.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
69. Per la finalità prevista dal comma 68 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
71. Le risorse del fondo di cui al comma 70 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla Provincia di Udine alla Regione, nel limite massimo specificato al comma stesso.
72. Per la finalità prevista dal comma 70 è destinata la spesa di 5.970.402,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
73. Per la gestione commissariale della Provincia di Udine è assegnato un fondo di 4 milioni di euro per l'anno 2018.
74. Il fondo di cui al comma 73 è assegnato alla Provincia di Udine tenuto conto dei dati forniti in relazione alle attività ancora in essere all'1 maggio 2018 e in relazione all'onere per il pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari in scadenza nel primo semestre 2018 al netto dei contributi pubblici a copertura dei predetti oneri.
75. Per la finalità prevista dal comma 73 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
76. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento della Provincia di Udine, con atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale sono disposte le necessarie variazioni compensative tra i fondi di cui ai commi 70, 73 e 79.
77. Le quote residue del limite d'impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come rideterminato ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge regionale 20/2016, sono pari a complessivi 2.100.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 700.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore della Provincia di Udine e, rispettivamente, della Regione dal momento del subentro nei mutui sostenuti da tale limite.
78. Alle finalità di cui al comma 77 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
79. L'assegnazione di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 34/2015 è pari a complessivi 11.833.029,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 648.516,44 euro per l'anno 2018, di cui 2.467.386,72 euro per l'anno 2019 e di cui 8.717.126,65 euro per l'anno 2020.
80. Per la finalità prevista dal comma 79 è destinata la spesa complessiva di 11.833.029,81 euro per il triennio 2018-2020, di cui 648.516,44 euro per l'anno 2018, di cui 2.467.386,72 euro per l'anno 2019 e di cui 8.717.126,65 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
82. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 18/2015, per l'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7 e all'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale medesima, è destinata la spesa complessiva di 35.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di cui 30.234.666,73 euro per l'anno 2020, a integrazione delle altre risorse regionali destinate al medesimo metodo di concertazione per il triennio 2018-2020.
83. Per la finalità prevista dal comma 82, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 35.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 30.234.666,73 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
84.
Per sopperire alle particolari esigenze di manutenzione straordinaria degli immobili assegnati al Comune di Sesto al Reghena a seguito della soppressione della Provincia di Pordenone ai sensi della legge regionale 20/2016, dotati di notevole pregio naturalistico e paesaggistico, la Regione è autorizzata ad assegnare al Comune medesimo un contributo straordinario di 121.000 euro per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

85. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.
86. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2018.
87. Per le finalità previste dal comma 86 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.
88. In relazione all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di diritto allo studio e assistenza sociale da parte delle Unioni territoriali intercomunali, al fine di sostenere le attività del Centro culturale Casa A. Zanussi di Pordenone, è assegnata una quota integrativa della quota di cui alla lettera a) del comma 10 all'Unione territoriale intercomunale del Noncello pari a 150.000 euro per gli anni 2018-2020, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
89. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per gli anni 2018-2020, di cui 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.
91. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016, con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
92. Per la finalità prevista dal comma 91 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
95. Per le finalità previste dall'articolo 4 bis della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 94, è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro per il triennio 2018-2020, di cui 500.000 euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
96. Per la finalità prevista dall'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, a integrazione di quanto previsto dai commi 22 e 24, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 494.418,85 euro per il triennio 2018-2020, di cui 143.814,66 euro per l'anno 2018, 177.771,35 euro per l'anno 2019 e 172.832,84 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
97. Ai sensi di quanto previsto dai commi 22 e 96, le risorse complessive destinate al fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni ammontano a 1.994.418,85 euro per il triennio 2018-2020, di cui 643.814,66 euro per l'anno 2018, 677.771,35 euro per l'anno 2019 e 672.832,84 euro per l'anno 2020.
98. Per le finalità previste dall'articolo 7 e dall'articolo 14, comma 9, lettera b), della legge regionale 18/2015, a integrazione di quanto previsto dai commi 82 e 83, nell'ambito delle risorse individuate dal comma 2, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 65 milioni di euro per il triennio 2018-2020, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2018, 35 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 109.
99. Ai sensi di quanto previsto dai commi 82 e 98, l'ammontare complessivo delle risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo 2018-2020 ammonta a 100.234.666,73 euro per il triennio 2018-2020, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 40.234.666,73 euro per l'anno 2020.
102. Le risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 101 devono essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare politiche giovanili e della famiglia, compresi interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani.
103. La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2018.
104. L'indennizzo di cui al comma 101 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale, nella misura massima di 2.000 euro per presenza di straniero.
105. Per la finalità prevista dal comma 101 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 109.
106.
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è abrogata.

108. Alle finalità previste dall'articolo 63 bis della legge regionale 28/2007, come inserito dal comma 107, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
109. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 12/2018
2 Comma 18 bis aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2018
3 Comma 18 ter aggiunto da art. 4, comma 14, L. R. 12/2018
4 Parole aggiunte al comma 19 da art. 4, comma 15, L. R. 12/2018
5 Parole sostituite al comma 43 da art. 4, comma 16, L. R. 12/2018
6 Comma 100 interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 81, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 14/2018
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 54, stabilita da art. 10, comma 6, L. R. 20/2018
9 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 17 da art. 10, comma 25, L. R. 20/2018
10 Vedi la disciplina transitoria del comma 39, stabilita da art. 10, comma 31, L. R. 20/2018
11 Integrata la disciplina del comma 101 da art. 10, comma 34, L. R. 20/2018 . Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 104 non trovano più applicazione a decorrere dall' 1/1/2019, così come disposto dall'art. 10, c. 35, L.R. 20/2018.
12 Parole aggiunte al comma 56 da art. 10, comma 51, L. R. 20/2018
13 Comma 18 ter abrogato da art. 10, comma 74, L. R. 20/2018
14 Parole sostituite al comma 43 da art. 10, comma 78, L. R. 20/2018
15 Comma 94 abrogato da art. 9, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 bis, L.R. 9/2009.
16 Comma 93 abrogato da art. 35, comma 1, lettera o), L. R. 5/2021