Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2018.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi in complessivi 22.809.760.897,00 euro, suddivisi in ragione di 8.277.943.002,01 euro per l'anno 2018, di 7.407.337.491,14 euro per l'anno 2019 e di 7.124.480.403,85 euro per l'anno 2020, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1 di cui al comma 9.
2. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 18.765.777,36 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A2 di cui al comma 10.
3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima complessiva di 114.408.596,14 euro, suddivisa in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare negli anni 2018 e 2019 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi di 114.408.596,14 euro, suddivisi in ragione di 66.408.596,14 euro per l'anno 2018 e di 48 milioni di euro per l'anno 2019; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti con riferimento al "Prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento" del bilancio 2018-2020 allegato al bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella A1.
10. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 e in relazione a quanto disposto dal comma 2, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, di cui all'allegata Tabella A2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 13, comma 3, L. R. 25/2018