Legge regionale 28 dicembre 2017 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

1.

( ABROGATO )

(2)

2. Al comma 60 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole << e finanziate>> sono soppresse.

3.

( ABROGATO )

(3)

4.

( ABROGATO )

(5)

5. All'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole << la Regione si avvale della>> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione opera mediante la>> e le parole << per i quali si applica l'articolo 7 della legge regionale 17/2014>> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17/2014>>;

b) al comma 4 bis dopo le parole << provvede alle acquisizioni di beni e servizi>> sono inserite le seguenti: << destinati al Servizio sanitario regionale e>> e le parole << anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento>> sono sostituite dalle seguenti: << per il tramite dell'EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, quale soggetto delegato a tale scopo>>;

c) il comma 4 ter è abrogato.

6. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Servizio sociale dei Comuni)

1. L'esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, per il tramite delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce condizione per accedere ai finanziamenti regionali.

2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il SSC svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.

3. Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal Piano di riordino territoriale definito dall'allegato C bis di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 26/2014, le funzioni del Servizio sociale dei Comuni sono esercitate con riguardo a un bacino demografico non inferiore ai 45.000 abitanti, ridotto a 25.000 abitanti per le Unioni aventi più di metà della popolazione residente nel territorio di comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con esclusione delle Unioni con Comuni rientranti nella zona omogenea del Carso.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, in alternativa al ricorso a progetti di fusione ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 26/2014, le UTI con popolazione inferiore alle soglie ivi stabilite sono tenute a convenzionarsi con UTI contigue appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria per l'esercizio unitario delle funzioni del SSC. In tal caso, sono previsti uffici in comune e un unico Responsabile ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, incardinati nell'organizzazione dell'Unione più popolosa se non diversamente stabilito nella convenzione.

5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata con decorrenza operativa dal termine della gestione transitoria di cui all'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014. La convenzione disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del SSC, la gestione degli interventi e dei servizi e regola i rapporti finanziari fra le Unioni.

6. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Unioni appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi del SSC.>>.

b) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis

(Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni)

1. Con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 è disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e degli ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul territorio regionale uniformità nei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione.

2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.

3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni.

4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.

5. Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare:

a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;

c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;

d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.

6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.

7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.>>.

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Gestione del Servizio sociale dei Comuni)

1. Le Unioni territoriali intercomunali gestiscono in forma diretta il Servizio sociale dei Comuni.

2. Le Unioni possono delegare la gestione delle attività, degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6 all'Azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento o a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'Unione. La delega può essere parziale e in tal caso va prevista per aree omogenee d'intervento.

3. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione sentita la Commissione consiliare competente, con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 sono stabilite le funzioni, gli interventi e i servizi in gestione dell'Unione e sono disciplinati in particolare:

a) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;

b) i criteri generali per l'accesso ai servizi;

c) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;

d) i rapporti finanziari con i Comuni del territorio dell'Unione, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;

e) l'eventuale scelta di delega ai sensi del comma 2, stabilendone la durata e l'oggetto, i criteri di regolazione dei rapporti con l'Azienda delegata, ivi compresi quelli per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione, nonché le modalità di indirizzo e verifica delle attività delegate;

f) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'Unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più Unioni, il regolamento di cui al comma 3 individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>.

d)

( ABROGATA )

e) l'articolo 21 è abrogato.

(1)

7.

( ABROGATO )

(4)

8. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere clausole sociali ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

9. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale già operante a qualunque titolo nella suddetta area alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall'Amministrazione regionale.

Note:

Lettera d) del comma 6 abrogata da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.

Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.

Comma 3 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.

Comma 7 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.

Comma 4 abrogato da art. 8, comma 9, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 61, L.R. 14/2016.