Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Art. 6
 (Beni e attivitā culturali, sport e tempo libero)
1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 32 dopo le parole << a norma di legge>> sono inserite le seguenti: << se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all'articolo 56 della legge regionale 7/2000, per quelli di importo inferiore vi č la rinuncia ai diritti di credito in considerazione del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero>>.

2. Le commissioni valutative operanti nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietā possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per l'organizzazione di attivitā culturali collegate all'assegnazione del titolo "Tolmezzo cittā Alpina 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1333, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.
8. Con riferimento alle domande di contributo presentate per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, dagli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle relative attivitā ecomuseali, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda.
10. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attivitā allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda medesima.
11. La disciplina transitoria prevista dall'articolo 27 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietā), si applica anche per l'annualitā 2018.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.
2 Comma 6 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 9/2023