Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. Gli incentivi attraverso i quali la Regione attua le azioni in materia di politiche abitative sono cumulabili con eventuali garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute dai privati cittadini beneficiari finali nell'accesso al credito finalizzato alla realizzazione delle iniziative oggetto degli incentivi medesimi.
2. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), l'Amministrazione regionale sostiene le azioni dei Comuni volte all'acquisto e alla ristrutturazione funzionale di immobili da desinare a sezione museale e centro di formazione.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 56 bis 2., della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le domande presentate nell'anno 2017 e non finanziate per mancanza di risorse conservano validità fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire il finanziamento degli interventi già individuati dalla Giunta regionale ai sensi del medesimo articolo 4, comma 56, cui è assicurata priorità rispetto a eventuali nuove domande presentate dagli Enti locali.
5. Ai fini del rispetto di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), tra i "redditi assimilati" si intendono anche il reddito d'impresa e il reddito di partecipazione agli utili di società di persone qualora tali redditi siano realizzati, con apporto del proprio lavoro, dall'imprenditore individuale, dal collaboratore di impresa familiare o dal socio di società di persone.
7. In via di interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), inerente gli interventi di riqualificazione del sistema infrastrutturale e misure per il rilancio e lo sviluppo del distretto della sedia, nella nozione di interventi di demolizione ed eventuale bonifica, con riferimento alla copertura dei fabbricati produttivi individuati al medesimo comma, si comprendono anche le opere di eventuale ripristino connesse e conseguenti.