Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, la corresponsione del contributo in conto interessi di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 205 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16 della legge regionale 13/2002), non cessa qualora, nel corso della durata del contratto di mutuo, si verifichino le seguenti situazioni:
a) perdita del possesso dei fondi oggetto dell'aiuto;
b) vendita, cambio di destinazione o perdita del possesso dei fondi preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda di aiuto.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in sede di adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione anticipata del mutuo e alla vendita dei fondi oggetto dell'aiuto.
3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
4.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è aggiunto il seguente:

5. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
f)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Sistema contabile dei Consorzi di bonifica)
1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale.
2. I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.
4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.

6. Gli articoli 3, 3 bis, 22 e 23 della legge regionale 28/2002, come modificati e inseriti dal comma 5, hanno effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui al predetto articolo 3 bis, comma 5, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli articoli 3, 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all'articolo 3 bis comma 2, della legge regionale 28/2002, come inserito dal comma 6, lettera f), è adottato dall'Associazione Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto al controllo ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 28/2002. Decorso inutilmente il predetto termine di quattro mesi, il piano dei conti è approvato, entro i successivi tre mesi, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.
9.
Al comma 35 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole << nella graduatoria di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008)>> sono sostituite dalle seguenti: << nelle graduatorie previste nelle disposizioni regionali di applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio>>.

12. Le modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008, apportate dal comma 5, hanno effetto dall'1 gennaio 2018.
15. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di nuove procedure concorsuali, la graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 2008, n. 947 e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2018.