Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Al fine di consentire l'avvio delle attività del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, istituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), i beni indisponibili di proprietà dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste), sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
2. Per le medesime finalità del comma 1, i beni disponibili di proprietà dell'EZIT inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla legge regionale 25/2002, individuati dal Commissario liquidatore come non necessari per la chiusura della procedura commissariale, sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
3. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, individua i beni indisponibili e i beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale oggetto di trasferimento.
4. Con verbale di consegna sottoscritto dal Commissario liquidatore e dal legale rappresentante del Consorzio di cui al comma 2, i beni di cui al comma 3 sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà al Consorzio per essere utilizzati per i fini istituzionale del Consorzio medesimo. Detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.
5. Le operazioni di consegna dei beni indisponibili di cui al comma 3 sono attuate entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge.
6. Le operazioni di consegna dei beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale di cui al comma 3 possono essere attuate anche prima della chiusura della procedura commissariale.
7. A decorrere dall'1 gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), continuano a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2018, solo per le imprese già autorizzate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 13.
8. A decorrere dall'1 gennaio 2019, l'articolo 2, comma 13, della legge regionale 27/2014, cessa di avere efficacia.
12. Per la stima dei beni conferiti di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di rinvio di cui all'articolo 29 dello statuto del Consorzio.
13.
Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo la parola << ricettive>> sono inserite le seguenti: << o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>>.