Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 13 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, è autorizzata a negoziare e, se del caso, a perfezionare un'alleanza con ICCREA Banca SpA, del Gruppo bancario ICCREA, attraverso un aumento di capitale riservato.
5.
Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:

6. La disposizione di cui al comma 5 ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), il periodo di mandato sino alla X legislatura è riconosciuto per intero ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina previgente alla modifica introdotta dalla legge regionale 10/2013. In tale ipotesi il periodo di mandato dalla XI legislatura è comunque riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla legge regionale 10/2013 per un massimo di dieci annualità.
8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53), il compenso professionale sia stato determinato pattiziamente, anche con riferimento a fonti diverse dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense o dalle tariffe professionali forensi, ai fini del rimborso delle spese legali di cui all' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), si provvede tenuto conto della necessità, della rilevanza, dell'utilità e del contenuto dell'attività defensionale svolta, anche con riferimento a procedimenti analoghi, alla liquidazione entro i limiti dei valori massimi applicabili dei parametri o delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo giudizio di conformità degli stessi da parte dell'Avvocatura della Regione.
9. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 12/2018
2 Comma 8 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 12/2018
3 Parole sostituite al comma 8 da art. 112, comma 1, L. R. 13/2020