﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 01 dicembre 2017

      , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nel caso in cui l'ETPI verifichi che, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, non sarebbero garantite le condizioni necessarie alla conservazione della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'Ente:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>viene prescritto il differimento delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>viene prescritto il recupero della fauna ittica a opera del soggetto esecutore e la consegna al personale dell'Ente individuando le tempistiche e le modalità;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>viene imputato il pagamento a favore dell'ETPI dei costi per la selezione e il trasporto della fauna ittica recuperata nelle acque di destinazione, secondo le modalità e nell'entità definite dall'Ente medesimo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Durante le attività di recupero della fauna ittica ai sensi del comma 2, lettera b), l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.</p></p></body></html>