Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 3), dello Statuto speciale, e in conformità alla normativa europea e statale in materia di salvaguardia della biodiversità, con la presente legge disciplina la gestione integrata delle risorse ittiche delle acque interne, con finalità di tutela e incremento del patrimonio ittico, di conservazione degli ambienti acquatici, di sviluppo sostenibile dell'attività di pesca e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva tramite adeguati strumenti divulgativi.

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

Art. 2

(Principi)

1. La Regione attua le funzioni previste dalla presente legge nell'osservanza dei seguenti principi:

a) la gestione di tutte le acque interne avviene in maniera diretta da parte della Regione, senza delega delle relative funzioni a soggetti esterni;

b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) e quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 50 la Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si può avvalere delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto ai servizi necessari per l'attuazione della presente legge;

c) la Regione riconosce e promuove il ruolo della vigilanza ittica volontaria anche quale strumento per sviluppare il senso civico verso l'utilizzo sostenibile delle risorse ittiche e degli ambienti acquatici;

d) le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne si fondano su criteri e strumenti unitari di programmazione e controllo, finalizzati ad assicurare un equilibrato rapporto fra le esigenze di conservazione della biodiversità delle specie ittiche, di tutela degli ambienti acquatici e il prelievo delle risorse ittiche;

e) la gestione privata a fini di pesca delle acque interne è consentita esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge.

Art. 3

(Ambito territoriale di applicazione)

1. La presente legge si applica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia individuate nella cartografia approvata dalla Giunta regionale tenuto conto di quanto disposto dal comma 2.

2. La presente legge non si applica nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), a eccezione degli attrezzi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca professionale.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), se compatibili con i piani di gestione e le misure di conservazione.

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acque: i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni;

b) gestione delle risorse ittiche: l'insieme delle attività, ivi compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici;

c) pesca sportiva: l'attività dilettantistica o agonistica diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi;

d) pesca professionale: l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in forma esclusiva o prevalente e consistente:

1) nella cattura di fauna ittica a fini di commercializzazione;

2) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

3) nelle attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012, purché non prevalenti rispetto a quelle di cui ai numeri 1 e 2 della presente lettera;

e) fauna ittica, risorse ittiche o specie ittiche: l'insieme dei pesci e dei crostacei che vivono in stato di naturale libertà nelle acque di cui all'articolo 3, comma 1;

f) specie di particolare interesse: specie ittica che, per la presente legge, è oggetto di una disciplina finalizzata a garantirne la conservazione o l'incremento in natura in quanto è tutelata dalla normativa vigente o in quanto riveste interesse per gli ambienti acquatici o a fini di pesca sportiva o professionale;

g) catturare: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vengono presi con un attrezzo o con uno strumento di pesca, vengono manipolati o mantenuti vivi sul luogo di pesca;

h) liberare o rilasciare: azione mediante la quale uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;

i) trattenere: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vivi o morti, una volta catturati, vengono asportati in altro luogo o sono detenuti sul luogo di pesca senza essere tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;

j) no-kill: pratica di pesca che prevede l'obbligo del rilascio di tutti gli esemplari di fauna ittica catturati, a eccezione di quelli che è obbligatorio trattenere;

k) immissione: azioni svolte o autorizzate mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, recuperati o allevati, vengono immessi vivi nell'ambiente acquatico;

l) recupero: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono trattenuti al fine della loro salvaguardia per essere successivamente immessi anche in acque diverse;

m) attrezzo di pesca: oggetto fabbricato o tipicamente strutturato per catturare la fauna ittica;

n) attrezzi di pesca fissi e mobili: attrezzi di pesca che, per essere correttamente utilizzati, rispettivamente necessitano o non necessitano di essere appoggiati o ancorati a terra, a un'imbarcazione o ad altri oggetti;

o) strumento di pesca: ogni mezzo diverso da un attrezzo di pesca che può essere impropriamente utilizzato per la cattura della fauna ittica quale, a titolo esemplificativo, l'uso delle mani, dell'elettricità o di sostanze chimiche ed esplosive;

p) impianti ittici regionali: gli impianti per la riproduzione e l'allevamento della fauna ittica di proprietà della Regione o dell'Ente tutela patrimonio ittico o gestiti dall'Ente medesimo;

p bis) guida professionale di pesca: chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento di persone promuovendo l'esercizio corretto dell'attività di pesca sportiva e favorendo la fruizione turistica del territorio regionale e che, per tale attività, risulta iscritto a una associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che rilascia attestazione di qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima.

(1)

Note:

Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 5

(Funzioni dell'Amministrazione regionale)

1. L'Amministrazione regionale esercita, nei confronti dell'Ente regionale per la tutela del patrimonio ittico (ETPI), le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) definisce l'assetto organizzativo;

c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;

d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. In particolare, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche:

a) sono dettati indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell'ETPI e gli obiettivi di gestione;

b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ETPI;

c) è approvata la cartografia delle acque interne di cui all'articolo 3, comma 1;

d) è nominato il Comitato ittico di cui all'articolo 10 e il Collegio dei revisori dei conti dell'ETPI di cui all'articolo 14;

e) sono individuate le aree omogenee del territorio regionale che costituiscono i collegi elettorali dei rappresentanti dei pescatori sportivi che compongono il Comitato ittico ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

f) sono approvati gli atti dell'ETPI soggetti al controllo ai sensi dell'articolo 16;

g) sono approvate le linee guida per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37.

TITOLO II

ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO

Capo I

Ordinamento dell'Ente tutela patrimonio ittico

Art. 6

(Ente tutela patrimonio ittico)

1. L'Ente tutela pesca (ETP), istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

2. L'ETPI è ente funzionale della Regione preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. L'ETPI ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.

3. L'ETPI ha sede in Udine con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.

Art. 7

(Funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico)

1. L'ETPI esercita le seguenti funzioni:

a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;

b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 17;

c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;

d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell'articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici;

e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui agli articoli 28 e 32;

f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo 29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui all'articolo 30;

g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31;

h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50;

i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31;

j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22;

k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica ai sensi degli articoli da 33 a 36;

l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi;

m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi dell'articolo 37;

n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38;

o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo ai sensi dell'articolo 40;

p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41;

q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attività di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;

r) può svolgere negli impianti ittici regionali attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);

s) svolge attività di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente;

t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonché la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione più giovane;

u) concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), nominate, riconosciute e coordinate ai sensi dell'articolo 43;

v) irroga, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne di cui agli articoli 44, 45 e 46.

Art. 8

(Organi dell'Ente tutela patrimonio ittico)

1. Sono organi dell'ETPI:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato ittico;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ETPI, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Ente.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltà di conciliare e transigere;

d) stipula i contratti;

e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;

f bis) nomina le Commissioni d'esame e, per i componenti esterni, determina il gettone di presenza e riconosce il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.

(1)

Note:

Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2021

Art. 10

(Comitato ittico)

1. Il Comitato ittico è l'organo consultivo finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

2. Il Comitato ittico rimane in carica cinque anni ed è composto da:

a) l'Assessore competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, in qualità di Presidente;

b) tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, di seguito Direzione centrale competente, dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica;

c) quindici rappresentanti eletti dai pescatori sportivi;

d) un rappresentante eletto dai pescatori professionali;

e) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;

f) un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari;

g) un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie;

h) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

i) un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);

j) un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante designato dall'Università di Udine;

k) un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

l) un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;

m) un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione.

m bis) un rappresentante designato da PromoTurismoFVG.

(1)(2)

3. Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.

Lettera m bis) del comma 2 aggiunta da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.

Art. 11

(Nomina del Comitato ittico)

1. Il Comitato ittico è nominato dalla Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti o designati in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la procedura consultiva - elettorale dei pescatori sportivi stabilita con decreto del Direttore generale di ETPI, nel rispetto dei seguenti principi:

a) le operazioni di voto sono indette con decreto del Direttore generale con almeno novanta giorni di anticipo;

b) le operazioni di voto avvengono separatamente nei collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.; i Comuni costituiti a seguito di una procedura di fusione rientrano nel collegio in cui è compreso il Comune che ospita la sede municipale del nuovo Comune;

c) possono votare ed essere eletti tutti i pescatori maggiorenni residenti in Regione in possesso della licenza di pesca sportiva che hanno versato, nell'anno precedente allo svolgimento delle operazioni di voto, il pagamento del canone di pesca sportiva annuale;

d) i soggetti di cui alla lettera c) che, ai sensi del comma 8, non hanno già ricoperto l'incarico per due mandati possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio, ancorché non siano ivi residenti e non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione;

e) le candidature sono presentate almeno quarantacinque giorni prima delle operazioni di voto e sono pubblicate unicamente sul sito dell'Ente;

f) i soggetti di cui alla lettera c) votano nel collegio di residenza e possono esprimere il proprio voto per massimo due collegi a scelta;

g) le votazioni si possono svolgere secondo modalità telematiche, in presenza o in entrambe le modalità; in caso di voto in presenza, in ogni collegio è assicurata la presenza di almeno una sede di raccolta dei voti; le votazioni con modalità telematiche possono precedere quelle in presenza;

h) in ciascun collegio è eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.

(3)

2 bis. Il Comitato ittico è validamente costituito anche se non è stato possibile eleggere, per mancanza di candidati, i rappresentanti di uno o più collegi.

(4)

3. Il rappresentante dei pescatori professionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), è eletto dall'assemblea formata dai pescatori professionali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 7, lettera a). Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.

4. Il rappresentante degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e il rappresentante delle guardie giurate volontarie di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), sono rispettivamente eletti dalle assemblee formate dagli operatori e dalle guardie giurate iscritti negli elenchi di cui agli articoli 18, comma 3, e 43, comma 5. Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.

5. La convocazione delle assemblee di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché le modalità operative di presentazione delle candidature e di espressione del voto per le elezioni dei rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d), f) e g), sono disposte con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.

6. Il rappresentante di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), è designato entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente. Qualora la designazione non sia congiunta la Giunta regionale nomina il componente scegliendolo fra i nominativi indicati.

7. I rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere e), i), j), k), l), m) e m bis), sono comunicati entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente.

(5)

8. I componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d) e h), possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.

9. In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Ai componenti eletti ai sensi dei commi 2, 3, e 4, subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il più giovane d'età.

10. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo e informativo, funzionari esperti nelle materie in discussione, nonché portatori di interessi coinvolti nelle materie oggetto di discussione.

11. La partecipazione ai lavori del Comitato ittico avviene a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese che avviene con le modalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

(1)(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 11 da art. 2, comma 19, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Integrata la disciplina del comma 11 da art. 2, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.

Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.

Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 1, lettera f), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.

Art. 12

(Funzioni del Comitato ittico)

1. Il Comitato ittico esprime parere sugli schemi dei seguenti atti dell'ETPI:

a) piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;

b) programma delle immissioni di cui all'articolo 22;

c) calendari di pesca di cui all'articolo 26;

d) determinazione dei canoni di pesca di cui agli articoli 27 e 30.

2. Il Comitato ittico esprime inoltre parere sullo schema dei regolamenti regionali di attuazione della presente legge e sulle relative modifiche.

3. Il Comitato ittico si esprime anche con riferimento ad altri atti che possono incidere sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne rispetto ai quali l'Amministrazione regionale o il Direttore generale dell'ETPI ritengano opportuno acquisirne il parere.

4. Il Comitato ittico inoltre:

a) formula proposte di indirizzo per le attività finalizzate alla valorizzazione delle acque interne e delle relative risorse ittiche;

b) propone strategie, obiettivi e criteri per la predisposizione e l'aggiornamento del piano di gestione ittica.

Art. 13

(Modalità di funzionamento del Comitato ittico)

1. Il Comitato ittico è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza.

2. Le sedute del Comitato ittico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri del Comitato ittico sono assunti con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il Comitato ittico si esprime attraverso pareri che, mettendo sinteticamente in evidenza le diverse posizioni emerse durante la discussione, contengono anche indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica.

4. Il Comitato ittico può chiedere che gli atti su cui sono stati espressi indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica siano sottoposti al parere una seconda volta al fine di valutare le conseguenti integrazioni.

5. I pareri del Comitato ittico sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, nel caso di seconda lettura del medesimo atto ai sensi del comma 4, entro venti giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere, è in facoltà del Direttore generale dell'ETPI o dell'Amministrazione regionale procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 14

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali.

2. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.

3. Il Collegio esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.

4. Il Collegio può, in qualsiasi momento, chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.

5. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia risorse ittiche.

6. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella delibera di nomina.

Art. 15

(Autonomia gestionale e patrimoniale)

1. L'ETPI è dotato di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale.

2. Il patrimonio dell'ETPI è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.

3. Alle spese per il funzionamento e per l'attività, l'ETPI provvede con entrate proprie derivanti da:

a) rendite patrimoniali;

b) finanziamenti previsti dal bilancio della Regione;

c) finanziamenti derivanti dallo Stato e dall'Unione europea per attività inerenti le competenze dell'ETPI;

d) i canoni di cui agli articoli 27, 30, 32 e 50;

e) obblighi ittiogenici di cui all'articolo 39;

f) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

g) introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 44, 45 e 46;

h) le liberalità disposte da enti pubblici e soggetti privati.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal capo II del presente Titolo, l'Ente può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti e istituti e di esperti qualificati e può ricorrere all'assunzione di personale operaio con contratto di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

Art. 16

(Controllo degli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico)

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) il regolamento di funzionamento e gli atti generali concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

d) gli atti di disposizione di beni immobili;

e) la partecipazione a società o associazioni;

f) il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;

g) il programma delle immissioni di cui all'articolo 22.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.

(1)

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Nei casi di cui al comma 3 le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Capo II

Forme di collaborazione

Art. 17

(Collaborazione con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato)

1. L'ETPI collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici per la realizzazione di iniziative rivolte alla conservazione delle risorse ittiche, alla promozione di modalità di pesca non impattanti per l'ambiente e alla diffusione di conoscenze sulla pesca sportiva e sugli ambienti acquatici soprattutto nei confronti della popolazione più giovane.

2. Al fine di accrescere la conoscenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 l'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco in cui possono iscriversi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale, le organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto che prevedono una struttura democratica e che operano senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 l'ETPI, nel rispetto della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto alla realizzazione dei seguenti servizi:

a) attività di salvaguardia della fauna ittica, con particolare riguardo agli interventi da realizzare in occasione di asciutte naturali o artificiali;

b) gestione degli impianti ittici regionali o degli impianti delle organizzazioni di volontariato per l'allevamento di fauna ittica da destinare alle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;

c) realizzazione di immissioni a fini di pesca sportiva e ripopolamento e di immissioni di fauna ittica oggetto di recupero;

d) raccolta di dati e campioni per i monitoraggi ambientali e della fauna ittica, per lo studio e per la ricerca scientifica;

e) allestimento di attrezzature presso fiere e mostre;

f) attività didattico - divulgative;

g) affissione e manutenzione delle tabelle di delimitazione dei regimi di pesca di cui all'articolo 23, comma 6.

Art. 18

(Altre forme di collaborazione con il volontariato)

1. Nelle more della stipula delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 17, comma 3, l'ETPI può avvalersi anche di operatori ittici volontari che vengono selezionati, formati, coordinati ed equipaggiati dall'Ente medesimo secondo i criteri e le modalità previsti con provvedimento del Direttore generale.

2. Agli operatori ittici volontari di cui al comma 1 vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 1.

3. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli operatori ittici volontari.

4. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'ETPI si avvale, in base a quanto previsto dagli articoli 42 e 43, di guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931.

4 bis) L'ETPI garantisce la copertura assicurativa degli operatori ittici volontari di cui al comma 1 e delle guardie giurate volontarie di cui al comma 4 per il rischio degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività affidata, per il rischio della responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale dell'attività di vigilanza ittica resa secondo le direttive impartite dall'ETPI.

(1)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2021

Capo III

Strumenti di programmazione e controllo

Art. 19

(Piano di gestione ittica)

1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge.

2. Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela della biodiversità;

b) conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici;

c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a fini di pesca.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2 il piano di gestione ittica in particolare:

a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici;

b) analizza le dinamiche delle specie ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei relativi ambienti acquatici;

c) determina il potenziale di prelievo ittico nelle acque interne e stabilisce i criteri per l'individuazione di limitazioni all'attività di pesca;

d) stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure a tutela delle specie ittiche, ivi compresi i criteri per l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del no-kill;

e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali, individua le acque in cui è consentito istituire campi di gara fissi e stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca;

f) individua gli obiettivi e i criteri per la pianificazione e la realizzazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;

g) individua i criteri per la programmazione e le modalità di realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica;

h) individua i criteri per la suddivisione del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.

4. Il piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la tutela di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive che minacciano la conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico.

5. Il piano di gestione ittica:

a) è predisposto a cura dell'ETPI;

b) è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica;

c) è adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12 e della Direzione centrale competente;

d) è adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore generale sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica;

e) è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16.

6. Il piano di gestione ittica è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente.

7. Il piano di gestione ittica è aggiornato con cadenza quinquennale.

Art. 20

(Monitoraggi ambientali e della fauna ittica)

1. L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:

a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;

b) verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;

c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;

d) verificare gli impatti delle opere idrauliche;

e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;

f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.

2. Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.

3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.

Art. 21

(Bacini di gestione delle risorse ittiche)

1. Al fine di individuare aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il territorio della regione è suddiviso in bacini di gestione delle risorse ittiche, di seguito bacini di gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o più bacini idrografici.

2. Il regolamento suddivide i bacini di gestione in settori caratterizzati da estensione idonea a garantire una gestione funzionale della fauna ittica. I settori costituiscono l'unità territoriale minima per la realizzazione delle attività di gestione della fauna ittica e per il monitoraggio del prelievo a fini di pesca.

Art. 22

(Programma delle immissioni)

1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o da altri soggetti.

2. Il programma in particolare:

a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso;

b) indica, per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie;

c) detta linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo.

3. Il programma delle immissioni viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le immissioni sono realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato interessate e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.

TITOLO III

GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE

Capo I

Disciplina delle modalità di pesca

Art. 23

(Disciplina della pesca sportiva)

1. L'esercizio della pesca sportiva è disciplinato dai regimi di pesca, ciascuno dei quali costituisce un insieme organico di regole applicabili a uno o più settori di cui all'articolo 21, comma 2, e riguardanti in particolare:

a) il periodo dell'anno in cui è consentita la pesca sportiva;

b) il numero delle giornate in cui è consentito pescare;

c) la determinazione, per ogni specie ittica, del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime delle catture e dei limiti minimi o massimi delle taglie degli esemplari che possono essere trattenuti;

d) l'individuazione delle esche, delle modalità di pasturazione e degli attrezzi mobili di pesca ammessi;

e) eventuali ulteriori prescrizioni, limitazioni o divieti all'esercizio della pesca.

2. I singoli regimi di pesca e i settori in cui ciascun regime trova applicazione sono individuati dal regolamento.

3. La disciplina della pesca sportiva in tutti i regimi si conforma ai seguenti principi:

a) il periodo in cui è consentito trattenere le specie ittiche, le quantità massime delle catture e i limiti minimi e massimi delle taglie oltre i quali è vietato trattenere le specie ittiche sono individuati tenendo conto delle finalità di tutela della capacità riproduttiva delle singole specie;

b) il numero delle giornate in cui è consentito esercitare la pesca non può superare il limite di sedici al mese;

c) il peso complessivo delle catture non può superare il limite giornaliero di cinque chilogrammi a meno che tale limite non sia oltrepassato con un'unica cattura;

d) ai fini della determinazione del peso complessivo giornaliero non vengono computate le catture delle specie che è obbligatorio trattenere e sopprimere e che sono individuate nel regolamento;

e) gli attrezzi mobili di pesca ammessi non possono consentire la cattura massiva della fauna ittica, non ne possono compromettere la possibilità di rilascio e non devono arrecare danno all'ambiente acquatico;

f) le esche e le modalità di pasturazione ammesse non possono consentire la cattura indiscriminata della fauna ittica e devono permettere la selezione delle specie;

g) non è ammessa la pesca subacquea.

4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.

5. Il regolamento individua altresì:

a) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;

b) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici;

c) i casi in cui le specie ittiche possono essere detenute temporaneamente sul luogo di pesca in condizioni tali da permetterne la liberazione.

6. Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.

7. In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche o ambientali, i periodi in cui è consentito pescare in applicazione del comma 1, lettera a), possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.

Art. 24

(Disciplina della pesca professionale)

1. L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento.

2. L'attività di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie.

3. Gli attrezzi di pesca non possono essere collocati in modo da creare, anche a causa della presenza di altri attrezzi, sbarramenti oltre la metà della larghezza del corso o specchio d'acqua, né possono essere collocati in modo da creare intralcio a opere di presa o restituzione dell'acqua, idrovore, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, strutture per il passaggio dei pesci. Il regolamento può individuare prescrizioni e limitazioni specifiche relative alla collocazione degli attrezzi e alla distanza da altri attrezzi e manufatti, nonché prescrizioni e limitazioni all'uso delle esche e alle modalità di pasturazione per consentire la selezione delle specie ittiche.

(1)

4. Il regolamento individua:

a) le specie che è obbligatorio trattenere;

b) il limite giornaliero massimo del peso o del numero delle catture, differenziandolo per specie e periodi dell'anno, potendo anche prevedere che per le specie di particolare interesse, in certi periodi, non sia consentito trattenere alcun esemplare;

c) i limiti minimi o massimi delle taglie, anche differenziati per specie, oltre i quali è vietato trattenere la fauna ittica al fine di tutelarne la capacità riproduttiva;

d) i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in cui è vietato pescare o trattenere alcune specie di fauna ittica di particolare interesse o qualunque specie ittica per consentire il ripopolamento di acque con caratteristiche ambientali idonee alla riproduzione naturale della fauna ittica autoctona e per consentire l'immissione di uova, avannotti o novellame;

e) le acque in cui è vietato pescare per ragioni di tutela dell'incolumità delle persone, per ragioni di incompatibilità dell'attività di pesca con altre attività che ivi si svolgono ovvero per finalità di tutela della fauna o degli ambienti acquatici.

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018

Art. 25

(Disposizioni comuni alla disciplina della pesca sportiva e professionale)

1. La liberazione del pesce catturato che non rispetta i limiti minimi o massimi di taglia per essere trattenuto avviene in maniera tale da arrecare il minor danno possibile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.

(1)

3. È vietato l'esercizio della pesca durante l'esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo e di manovre idrauliche che riducano in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso.

4. Con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI possono essere stabiliti divieti temporanei di pesca in caso di:

a) svolgimento di gare di pesca e di altri eventi incompatibili con l'attività di pesca;

b) lavori di realizzazione e manutenzione di opere di irrigazione e di bonifica, su richiesta del Consorzio di bonifica interessato;

c) eventi eccezionali che compromettono in maniera grave la conservazione della fauna ittica.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 stabilisce i limiti temporali e territoriali del divieto e le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate.

6. Il provvedimento di cui al comma 4 è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 2, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018

Art. 26

(Calendari di pesca)

1. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI sono approvati il calendario della pesca sportiva e il calendario della pesca professionale.

2. I calendari sono strumenti informativi e ricognitivi delle regole e delle limitazioni relative all'esercizio della pesca stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

3. In conformità all'articolo 12, lo schema dei calendari è sottoposto al parere del Comitato ittico che, vista la natura ricognitiva dei due documenti, si esprime esclusivamente sulla chiarezza espositiva dei relativi contenuti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 non è soggetto al controllo di cui all'articolo 16.

Capo II

Adempimenti per l'esercizio della pesca

Art. 27

(Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva)

1. Ai fini dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è richiesto:

a) per effettuare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l'ottenimento della licenza di pesca sportiva;

b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale.

(1)

2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde:

a) a una giornata ripetibile per massimo dieci volte l'anno, anche non consecutive;

b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori sei volte l'anno, anche non consecutive.

(8)(9)

3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.

4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.

(2)

5. I titolari di licenza di pesca sportiva, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana subordinatamente alla frequenza di un corso o al superamento di un esame, possono esercitare la pesca tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno previo pagamento del canone annuale.

(3)

6. Non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del comma 1:

a) coloro che esercitano la pesca nei laghetti ai sensi dell'articolo 28;

b) coloro che partecipano a gare di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 32;

c) i soggetti autorizzati alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia ai sensi dell'articolo 31;

d) il personale dell'ETPI e dell'Amministrazione regionale nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali;

e) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'attività nell'ambito degli stessi.

7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

9. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso del documento di riconoscimento, della licenza di pesca sportiva nei casi di cui al comma 1, lettera a), della ricevuta del pagamento del canone e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.

(4)

10. Il regolamento individua:

a) il fac simile della licenza di pesca sportiva;

b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;

c) le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame per il rilascio della licenza di pesca sportiva, prevedendo che, ai fini del superamento, venga valutata anche l'avvenuta frequenza dei corsi preparatori realizzati dalle società sportive, dalle associazioni e dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2;

d) i criteri minimi per l'organizzazione per la frequenza dei corsi preparatori di cui alla lettera c);

e) il numero massimo delle giornate in cui è consentito pescare per settimana e per mese a seguito del pagamento del canone annuale;

f) le modalità per il rilascio della licenza, per il rilascio e la restituzione del documento per le registrazioni e per la sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione.

11. I canoni di pesca sportiva e gli eventuali casi di agevolazione o esenzione sono determinati con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'importo del canone annuale è unico e consente di pescare nell'ambito di tutti i regimi di pesca;

b) l'importo dei canoni infra - annuali può essere differenziato in base ai regimi di pesca in cui consente di pescare;

c) l'importo dei canoni infra - annuali è ridotto per i pescatori in possesso della licenza di pesca sportiva di cui ai commi 4 e 5.

(5)

12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.

13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.

14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.

14 bis.

( ABROGATO )

(6)(7)

14 ter. La guida professionale di pesca, nell'esercizio dell'attività professionale, non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca di cui al comma 10, lettera e), ed è esonerata dalla compilazione del proprio documento per le registrazioni, che rimane d'obbligo per i pescatori accompagnati.

(10)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

Parole aggiunte al comma 9 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 11 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021

Comma 14 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021

Comma 14 bis abrogato da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021

Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

10  Comma 14 ter aggiunto da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 28

(Autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti)

1. Fatta salva l'osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d'acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.

2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'esercizio della pesca sportiva non è soggetto alle disposizioni degli articoli 23 e 27 e può svolgersi a pagamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua:

a) la superficie degli specchi d'acqua oggetto dell'autorizzazione;

b) la durata dell'attività;

c) le specie ittiche oggetto di immissione a scopo di pesca sportiva;

d) eventuali prescrizioni per la conservazione di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive in coerenza con i contenuti del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;

e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche tra lo specchio d'acqua e il reticolo idrografico esterno;

f) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati.

4. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Dagli specchi d'acqua di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasferimento di specie ittiche da parte del titolare dell'autorizzazione in altri specchi d'acqua di cui al comma 1 o impianti di piscicoltura nel rispetto di quanto stabilito dalla rispettiva autorizzazione.

Art. 29

(Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)

1. L'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:

a) all'iscrizione presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile, con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all'attività di pesca;

b) al rilascio da parte dell'ETPI della licenza di pesca professionale;

c) all'iscrizione dell'eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all'esibizione sull'imbarcazione del numero identificativo.

2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

3. La licenza di pesca professionale è rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.

4. La licenza di pesca professionale è valida per cinque anni; è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco ed è accompagnata dal documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca. Il documento per le registrazioni è acquisito dall'ETPI al 31 dicembre di ogni anno anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

(1)

5. Durante l'attività di pesca il pescatore deve essere in possesso di un documento di riconoscimento, della licenza di pesca professionale e del documento per le registrazioni debitamente compilato. In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.

(2)

6. Il regolamento individua:

a) il fac simile della licenza di pesca professionale;

b) il fac simile del documento per le registrazioni e le modalità di compilazione;

c) le modalità per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca professionale, per il rilascio e la restituzione obbligatoria del documento per le registrazioni e per la relativa sostituzione in caso di smarrimento, furto o distruzione;

d) le modalità per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera c), e l'iscrizione delle imbarcazioni.

7. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento:

a) dell'elenco regionale dei pescatori professionali in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate;

b) del registro delle imbarcazioni anche avvalendosi di collaborazioni con altri enti pubblici o soggetti esterni.

Note:

Comma 4 sostituito da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021

Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021

Art. 30

(Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura)

1. L'ETPI rilascia la concessione di acque pubbliche per gli impianti di piscicoltura che siano alimentati da acque sorgive, ivi compresi gli specchi d'acqua di cui all'articolo 28, comma 1.

2. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio, il rinnovo, il subentro e la revoca della concessione di cui al comma 1 che, in caso di laghetti di cui all'articolo 28, comma 1, è rilasciata d'ufficio contestualmente all'autorizzazione per la gestione privata della pesca sportiva.

3. La concessione quantifica l'importo del canone annuale per la concessione di acqua pubblica per singolo impianto o specchio d'acqua, nel rispetto dei canoni determinati con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.

Art. 31

(Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia)

1. La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell'ETPI.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può prevedere, se richiesto, l'autorizzazione all'utilizzo dell'elettrostorditore o di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione della fauna ittica.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di cattura della fauna ittica a fini di studio o salvaguardia da parte del personale dell'ETPI, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) nell'ambito dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

(1)

4. In ogni caso l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato un corso organizzato o riconosciuto dall'ETPI.

5. Il regolamento individua i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per l'organizzazione e il riconoscimento del corso di cui al comma 4.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Capo III

Adempimenti per lo svolgimento delle gare di pesca

Art. 32

(Autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca)

1. Lo svolgimento delle gare di pesca è consentito esclusivamente dall'1 febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento ed è subordinato al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della gara.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della gara e il procedimento si conclude in trenta giorni.

3. In caso di più domande presentate per Io stesso campo gara e per lo stesso giorno:

a) le domande per le gare a partecipazione libera hanno priorità rispetto le domande per le gare sociali;

b) le domande per le prove di qualificazione o finali di campionati hanno priorità sia rispetto le domande per le gare a partecipazione libera, sia rispetto a quelle per le gare sociali;

c) fra più domande presentate tutte per una prova di qualificazione o finale di campionato o tutte per una gara a partecipazione libera o tutte per una gara sociale, l'autorizzazione viene rilasciata in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.

4. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate l'ETPI predispone e aggiorna costantemente il calendario delle gare di pesca sportiva che è pubblicato sul sito internet dell'Ente.

5. La partecipazione alle gare non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1.

6. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12, può essere istituito un canone annuale specifico per la partecipazione alle gare di pesca, da versare da parte dei pescatori che non hanno pagato il canone annuale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a).

7. Il regolamento individua:

a) i campi gara fissi e occasionali;

b) per ciascun campo, le specie ittiche che è consentito immettere e catturare durante la gara e le relative taglie;

c) i periodi dell'anno in cui le gare possono svolgersi, anche differenziati per specie ittica;

d) i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e dell'eventuale revoca, nonché per la modifica della data o del campo gara delle gare già autorizzate;

e) le modalità di svolgimento delle gare e le modalità di pesca da osservare in occasione delle medesime, ivi comprese le prescrizioni e le limitazioni necessarie ai fini della tutela della fauna ittica;

f) gli obblighi a carico dei soggetti organizzatori;

g) le modalità per la collocazione delle tabelle di delimitazione delle acque interessate dalle gare.

Capo IV

Disciplina delle immissioni

Art. 33

(Immissioni a scopo di ripopolamento)

1. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate e autorizzate dall'ETPI ai fini della conservazione della biodiversità, per compensare la ridotta o mancante riproduzione naturale delle specie ittiche autoctone o al fine di porre rimedio agli squilibri nella struttura delle popolazioni ittiche, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di ripopolamento può essere rilasciata dall'ETPI solo a enti pubblici nell'ambito di iniziative di conservazione o ripristino di ecosistemi naturali.

3. Le immissioni a scopo di ripopolamento realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.

4. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate in acque con condizioni ecologiche che consentano la vita delle specie immesse e con l'impiego di esemplari che abbiano la possibilità di adattarsi alla vita in natura per colonizzare il corso o specchio d'acqua e riprodursi.

Art. 34

(Immissioni di fauna ittica oggetto di recupero)

1. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero ai sensi degli articoli 40 e 41 sono realizzate e autorizzate dall'ETPI per riportare la fauna ittica in ambienti idonei a ospitare le specie e le quantità da rilasciare.

2. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.

3. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non è possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari classificazione sanitaria o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.

4. È fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per scopi istituzionali di studio, ricerca, attività didattica e divulgativa e per il controllo delle specie esotiche invasive.

Art. 35

(Immissioni a scopo di pesca sportiva)

1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI, in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva è rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.

3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).

4. Non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva nelle seguenti acque:

a) acque naturali e artificiali comprese entro le zone designate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;

b) acque individuate quali zone di divieto di pesca per ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5;

c) siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;

d) acque aittiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica;

e) laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare;

f) altre zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat.

Art. 36

(Criteri e modalità per la realizzazione e l'autorizzazione delle immissioni)

1. Il regolamento in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f):

a) individua le specie che è possibile immettere a scopo di ripopolamento e pesca sportiva e le relative taglie o classi di età;

b) delimita le zone in cui non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva di cui all'articolo 35, comma 4, lettere da a) a e);

c) stabilisce i criteri generali per individuare le zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat di cui all'articolo 35, comma 4, lettera f), e delimita le zone medesime;

d) individua eventuali limitazioni alle immissioni in relazione ai periodi e ai contesti ambientali;

e) individua i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle immissioni da parte dell'ETPI.

2. Le immissioni sono realizzate dall'ETPI anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.

Art. 37

(Gestione degli impianti ittici regionali)

1. L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.

2. La programmazione e la gestione dell'attività degli impianti ittici regionali avviene in coerenza:

a) con quanto previsto in materia di immissioni di fauna ittica dal piano di gestione ittica e dal regolamento;

b) con i contenuti del programma delle immissioni di cui all'articolo 22;

c) con le linee guida approvate dalla Giunta regionale per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.

Capo V

Tutela della fauna ittica

Art. 38

(Misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo)

1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.

2. Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:

a) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

b) valutazione d'impatto ambientale;

c) concessioni di derivazione d'acqua;

d)

( ABROGATA )

(1)

3. Nel fornire il parere di cui al comma 2 l'ETPI valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corso o specchio d'acqua interessato.

4. Il parere di cui al comma 2 può contenere:

a) prescrizioni per il mantenimento del deflusso necessario alla vita della fauna ittica e della continuità idrologica e biologica;

b) prescrizioni per assicurare modalità di compensazione alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento;

c) prescrizioni per impedire il passaggio della fauna ittica attraverso le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua.

d) prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto dell'intervento sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici.

Note:

Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 39

(Obblighi ittiogenici)

1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l'entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque interne.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche versano all'ETPI, secondo le modalità stabilite dall'Ente, a titolo di obbligo ittiogenico un importo corrispondente al quattro per cento dell'importo del canone della concessione e, comunque, non inferiore alla somma annua di cinquanta euro.

(2)

2.1 Per la determinazione degli importi da versare a titolo di obbligo ittiogenico relativi alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si continua ad applicare la metodologia previgente; qualora non risultino disponibili i parametri relativi alla portata del corso d'acqua della derivazione al momento del rilascio della medesima, in base ai quali calcolare l'obbligo ittiogenico, si applicano i parametri più favorevoli al concessionario.

(3)

2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'importo degli obblighi ittiogenici per le concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi di piscicoltura, rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno 2020 è determinato nella misura prevista dal comma 2.

(1)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 9/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 85, lettera a), L. R. 13/2023

Comma 2 .1 aggiunto da art. 3, comma 85, lettera b), L. R. 13/2023

Art. 40

(Recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo)

1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza.

2. Nel caso in cui l'ETPI verifichi che, a seguito delle operazioni di cui al comma 1, non sarebbero garantite le condizioni necessarie alla conservazione della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'Ente:

a) viene prescritto il differimento delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica;

b) viene prescritto il recupero della fauna ittica a opera del soggetto esecutore e la consegna al personale dell'Ente individuando le tempistiche e le modalità;

c) viene imputato il pagamento a favore dell'ETPI dei costi per la selezione e il trasporto della fauna ittica recuperata nelle acque di destinazione, secondo le modalità e nell'entità definite dall'Ente medesimo.

3. Durante le attività di recupero della fauna ittica ai sensi del comma 2, lettera b), l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.

Art. 41

(Recupero della fauna ittica in caso di situazioni eccezionali)

1. Al manifestarsi di situazioni eccezionali tali da non garantire, in uno o più corsi o specchi d'acqua, le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in relazione al periodo dell'anno, al contesto ambientale e alle specie ittiche presenti, con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI è disposto il recupero della fauna ittica, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.

2. Durante le attività di recupero della fauna ittica, ai sensi del comma 1, l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

Capo I

Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 42

(Attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni)

1. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge è svolta dal Corpo forestale regionale e dalle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria secondo le rispettive competenze.

Art. 43

(Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica)

1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.

(1)

2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate, equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attività secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.

(2)

3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.

4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.

5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 16/2021

Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 16/2021

Art. 44

(Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:

a) da 60 euro a 240 euro in caso di:

1) violazione della disciplina prevista, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a), b), d) ed e);

2) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera d);

3) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;

4) omessa annotazione delle catture sul documento per le registrazioni di cui all'articolo 27, comma 8, o mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 27, comma 10, lettera b);

5) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 27, comma 9;

6) violazione delle modalità di pesca e degli obblighi a carico degli organizzatori individuati nell'autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettere e) e f);

b) da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) esercizio della pesca in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;

2) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7, e dell'articolo 25, commi 3 e 4;

3) esercizio della pesca in assenza del versamento dei canoni di cui all'articolo 27, comma 1, o esercizio della pesca per un numero di giorni, per un periodo di tempo o in regimi di pesca non consentiti in base al canone infra - annuale che è stato pagato in applicazione dell'articolo 27, comma 11, lettera b);

c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di:

1) utilizzo di attrezzi di pesca non ammessi in alcuno dei regimi di pesca di cui all'articolo 23 e in caso di utilizzo di strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 0);

2) svolgimento di gare di pesca in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 32;

d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12.

(1)(2)

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 20 euro a 81 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione:

1) del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime, del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c);

2) dei divieti di pesca previsti ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 7;

3) delle disposizioni del regolamento che individuano le specie che è consentito catturare durante le gare di pesca, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, lettera b);

3 bis) dell'obbligo di pagamento del canone di pesca sportiva di cui all'articolo 27, comma 1;

b) da 20 euro a 81 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).

(3)(5)

3. La sanzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.

(4)

4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione è raddoppiata.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.

Note:

Parole soppresse al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 11, lettera c), L. R. 12/2018

Numero 5) della lettera a) del comma 1 sostituito da art. 36, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021

Numero 1) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 36, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021

Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 3, lettera c), L. R. 6/2021

Numero 3 bis) della lettera a) del comma 2 aggiunto da art. 10, comma 1, lettera g), L. R. 8/2022

Art. 45

(Sanzioni amministrative in materia di pesca professionale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale:

a) da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) violazione dell'obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera a);

2) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 25, comma 1;

3) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, e in violazione dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2;

4) esercizio della pesca qualora la stessa sia vietata ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4;

5) omessa annotazione delle catture sul documento di cui all'articolo 29, comma 4, o di mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell'articolo 29, comma 6, lettera b);

6) violazione dell'obbligo di esibire i documenti e gli oggetti inerenti l'esercizio della pesca di cui all'articolo 29, comma 5; la sanzione è dimezzata se l'esibizione avviene entro cinque giorni dall'accertamento;

b) da 500 a 3.000 euro in caso di:

1) esercizio della pesca professionale mediante attrezzi aventi caratteristiche diverse da quelle descritte dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

2) esercizio della pesca professionale in assenza dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), e comma 2;

c) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di esercizio della pesca professionale:

1) in zone del territorio regionale o periodi dell'anno diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 1;

2) mediante attrezzi diversi da quelli individuati dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, o mediante strumenti di pesca di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o);

3) in violazione dei divieti di pesca previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere d) ed e);

4) in assenza di licenza di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b).

(1)

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 30 euro a 120 euro per ciascun esemplare di fauna ittica trattenuto in violazione delle quantità massime del numero delle catture e dei limiti di taglia previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettere b) e c);

b) da 30 euro a 120 euro per ciascun chilogrammo o frazione di chilogrammo di fauna ittica trattenuto in violazione dei limiti di peso delle catture previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 24, comma 4, lettera b).

3. La sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono raddoppiate nel caso in cui la specie di fauna ittica trattenuta sia compresa nell'elenco di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e nel caso in cui, dalla violazione, sia derivata la morte dell'esemplare.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), è altresì disposta la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi secondo le procedure individuate dal regolamento. In caso di esercizio della pesca durante il periodo di sospensione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 4), raddoppiata nell'importo.

5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 la sanzione è raddoppiata.

6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), numero 2), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.

Note:

Parole sostituite al numero 6) della lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 4, L. R. 6/2021

Art. 46

(Altre sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;

b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;

c) da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera f);

2) violazione del divieto di trasferimento di esemplari ancora in vita di cui all'articolo 28, comma 5;

3) cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 1;

d) da 500 euro a 2.100 euro in caso di:

1) gestione della pesca nei laghetti in violazione di quanto previsto dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettere c), d) ed e);

2) immissioni di fauna ittica realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui agli articoli 33, 34 e 35;

3) realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione scritta; qualora dalle asciutte o dai lavori non derivi la moria di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;

e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g).

(1)(2)(3)

2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.

Note:

Parole sostituite al numero 1) della lettera c) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021

Parole sostituite al numero 1) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021

Parole sostituite al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera b), L. R. 6/2021

Art. 47

(Disposizioni comuni alle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono applicate nel rispetto della legge regionale 1/1984.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 48

(Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti materie in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12:

a) individuazione dei bacini di gestione e dei settori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21;

b) disciplina della pesca sportiva e professionale in attuazione di quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27 e 29;

c) autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28;

d) concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30;

e) autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31;

f) gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32;

g) realizzazione e autorizzazione delle immissioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36;

h) disciplina della vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;

i) procedure di sospensione della licenza di pesca professionale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4.

(1)

Note:

Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 9, lettera f), L. R. 16/2021

Art. 49

(Linee guida per la gestione della fauna ittica)

1. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse ittiche di concerto con l'Assessore competente in materia di biodiversità e previo parere del Comitato ittico di cui all'articolo 10, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti, in particolare:

a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e per la tutela delle specie di particolare interesse;

b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.

2. I contenuti di cui al comma 1, lettera a), si conformano alle previsioni in materia di gestione della fauna ittica nelle acque interne presenti nei piani di gestione e nelle misure di conservazione specifiche dei siti Rete Natura 2000 e delle aree protette di cui alla legge regionale 42/1996 e sono sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.

3. Nelle more dell'approvazione del piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 il regolamento e il programma delle immissioni di cui all'articolo 22 sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1.

Art. 50

(Altre disposizioni transitorie)

1. L'ETP, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971, continua a operare secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.

4. Il Direttore generale dell'ETPI di cui all'articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Comitato ittico di cui all'articolo 10 è nominato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si prescinde dal parere dello stesso.

6. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza.

7. Al fine di sperimentare nuove forme di gestione della pesca, l'ETPI può concedere, negli anni 2018 e 2019, previo parere vincolante del Comitato ittico, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, la gestione di massimo cinque campi di gara fissi.

(1)

8. I campi gara fissi di cui al comma 7 comprendono quelli già individuati nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei corpi idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere vincolante del Comitato ittico.

9. Le concessioni dei campi di gara fissi di cui al comma 7 sono soggette al pagamento di un canone, hanno durata massima di un anno, rinnovabile per due volte e stabiliscono, in particolare:

a) le specie che possono essere immesse e le relative modalità di immissione;

b) le modalità prescritte per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati durante le gare;

c) eventuali prescrizioni per la tutela dell'ambiente acquatico, ivi comprese le prescrizioni per la gestione delle specie esotiche invasive.

10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione delle acque di cui al comma 7 mediante selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, può ottenere un'unica concessione.

11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.

12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli atti di cui al comma 11 facciano riferimento a provvedimenti da adottarsi dal Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal Direttore generale dell'ETPI.

13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere valide.

14. Coloro a cui è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione di pesca di durata annuale per esercitare la pesca in almeno due dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27, entro trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame.

15. Le licenze di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 1604/1931, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), continuano a essere valide fino alla naturale scadenza.

15 bis. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o di salvaguardia di cui all'articolo 31, l'ETPI considera le abilitazioni all'uso dell'elettrostorditore conseguite fino all'organizzazione o al riconoscimento dei corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore di cui al medesimo articolo 31, comma 4.

(2)

Note:

Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 21, L. R. 25/2018

Comma 15 bis aggiunto da art. 3, comma 34, L. R. 15/2020

Art. 51

(Riferimenti)

1. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrano i termini <<Ente tutela pesca>> o <<ETP>> si intendono riferiti all'Ente tutela patrimonio ittico di cui alla presente legge.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 13/2000)

1. All'articolo 11 della legge regionale 13/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole <<delle vigenti norme di settore>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni,>> e dopo le parole <<nonché di ripopolamento>> sono inserite le seguenti: <<e di salvaguardia della fauna ittica>>;

b) all'inizio del comma 16 bis sono inserite le parole: <<Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni,>>.

Art. 53

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell'articolo 6, primo comma;

b) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);

c) l'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1);

d) l'articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37 (Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7);

e) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 (Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle acque interne);

f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio del 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);

g) i commi 2 e 3 dell'articolo 71 della legge regionale 18/1993;

h) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);

i) l'articolo 71 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei princìpi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);

j) l'articolo 24 e il comma 2 dell'articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

k) i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

l) l'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);

m) il comma 82 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

n) i commi 60 e 61 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

o) i commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

p) l'articolo 152 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

q) gli articoli da 228 a 236 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

r) i commi 77, 78 e 79, dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

s) l'articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

t) il comma 72 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

u) gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

v) i commi 96 e 97 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

w) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 27 novembre 2015, n. 30 (Modifiche alla legge regionale n. 31/2005, alla legge regionale n. 43/1988, alla legge regionale n. 32/1993 e alla legge regionale n. 13/2002 in materia di pesca);

x) l'articolo 72 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

y) i commi 14 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

z) il capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).

Art. 54

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2018.