Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 50
 (Altre disposizioni transitorie)
1. L'ETP, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971, continua a operare secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.
4. Il Direttore generale dell'ETPI di cui all'articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Comitato ittico di cui all'articolo 10 è nominato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si prescinde dal parere dello stesso.
6. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza.
8. I campi gara fissi di cui al comma 7 comprendono quelli già individuati nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei corpi idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere vincolante del Comitato ittico.
10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione delle acque di cui al comma 7 mediante selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, può ottenere un'unica concessione.
11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.
12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli atti di cui al comma 11 facciano riferimento a provvedimenti da adottarsi dal Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal Direttore generale dell'ETPI.
13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere valide.
14. Coloro a cui è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione di pesca di durata annuale per esercitare la pesca in almeno due dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27, entro trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame.
15. Le licenze di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 1604/1931, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), continuano a essere valide fino alla naturale scadenza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 21, L. R. 25/2018
2 Comma 15 bis aggiunto da art. 3, comma 34, L. R. 15/2020
Art. 53
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell'articolo 6, primo comma;
b) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
c) l'articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1);
d) l'articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37 (Determinazione delle funzioni dei Servizi dell'Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7);
e) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 45 (Norme modificative della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in materia di pesca nelle acque interne);
f) gli articoli da 21 a 27 della legge regionale 11 maggio del 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali);
h) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);
i) l'articolo 71 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei princìpi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);
k) i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
l) l'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca);
p) l'articolo 152 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
q) gli articoli da 228 a 236 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
s) l'articolo 83 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
u) gli articoli da 58 a 75 e da 77 a 79 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);
x) l'articolo 72 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);
y) i commi 14 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
z) il capo I del Titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).