Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Capo I
 Attività di vigilanza e sanzioni
Art. 43
 (Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica)
3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.
5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 16/2021
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 16/2021
Art. 44
 (Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:
d) da 30 euro a 120 euro in caso di esercizio della pesca da parte di minori in assenza dell'accompagnatore ai sensi dell'articolo 27, comma 12.
4. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3, la sanzione è raddoppiata.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numero 1), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di violazione commessa dai minori di anni diciotto.
Note:
1 Parole soppresse al numero 1) della lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 11, lettera c), L. R. 12/2018
2 Numero 5) della lettera a) del comma 1 sostituito da art. 36, comma 3, lettera a), L. R. 6/2021
3 Numero 1) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 36, comma 3, lettera b), L. R. 6/2021
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 3, lettera c), L. R. 6/2021
5 Numero 3 bis) della lettera a) del comma 2 aggiunto da art. 10, comma 1, lettera g), L. R. 8/2022
Art. 45
 (Sanzioni amministrative in materia di pesca professionale)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale:
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), è altresì disposta la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi secondo le procedure individuate dal regolamento. In caso di esercizio della pesca durante il periodo di sospensione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 4), raddoppiata nell'importo.
5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 la sanzione è raddoppiata.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e lettera c), numero 2), si applica la confisca degli attrezzi e degli strumenti di pesca.
Note:
1 Parole sostituite al numero 6) della lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 4, L. R. 6/2021
Art. 46
 (Altre sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;
b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;
e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g).
2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.
Note:
1 Parole sostituite al numero 1) della lettera c) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al numero 1) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera b), L. R. 6/2021