Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Capo I
 Disciplina delle modalità di pesca
Art. 23
 (Disciplina della pesca sportiva)
2. I singoli regimi di pesca e i settori in cui ciascun regime trova applicazione sono individuati dal regolamento.
4. Al fine di limitare la pressione di pesca, il regolamento può prevedere che, nella medesima giornata, la pesca sportiva venga effettuata da ciascun pescatore solo nell'ambito di un unico o di determinati regimi di pesca.
6. Il regolamento individua le modalità per la predisposizione e la collocazione di tabelle di delimitazione dei regimi di pesca.
7. In caso di gravi ed eccezionali situazioni connesse alle condizioni climatiche o ambientali, i periodi in cui è consentito pescare in applicazione del comma 1, lettera a), possono essere ridotti per l'anno in corso con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.
Art. 24
 (Disciplina della pesca professionale)
1. L'attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell'anno individuati dal regolamento.
2. L'attività di pesca si svolge esclusivamente mediante gli attrezzi, individuati e descritti nel regolamento, che non consentono la pesca in movimento, non arrecano danno all'ambiente acquatico e permettono la selezione delle specie.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018