Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Capo II
 Forme di collaborazione
Art. 17
 (Collaborazione con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato)
1. L'ETPI collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici per la realizzazione di iniziative rivolte alla conservazione delle risorse ittiche, alla promozione di modalità di pesca non impattanti per l'ambiente e alla diffusione di conoscenze sulla pesca sportiva e sugli ambienti acquatici soprattutto nei confronti della popolazione più giovane.
2. Al fine di accrescere la conoscenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 l'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco in cui possono iscriversi, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale, le organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato costituite mediante accordo fra gli aderenti o atto costitutivo e Statuto che prevedono una struttura democratica e che operano senza fini di lucro nell'ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici.