Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Capo I
 Ordinamento dell'Ente tutela patrimonio ittico
Art. 7
 (Funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico)
1. L'ETPI esercita le seguenti funzioni:
a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;
b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 17;
c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell'articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici;
e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui agli articoli 28 e 32;
f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo 29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui all'articolo 30;
g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31;
h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50;
i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31;
j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica ai sensi degli articoli da 33 a 36;
l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi;
m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi dell'articolo 37;
n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38;
o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo ai sensi dell'articolo 40;
p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41;
q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attività di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;
r) può svolgere negli impianti ittici regionali attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
s) svolge attività di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente;
t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonché la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione più giovane;
u) concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), nominate, riconosciute e coordinate ai sensi dell'articolo 43;
v) irroga, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne di cui agli articoli 44, 45 e 46.
Art. 10
 (Comitato ittico)
1. Il Comitato ittico è l'organo consultivo finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
2. Il Comitato ittico rimane in carica cinque anni ed è composto da:
a) l'Assessore competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, di seguito Direzione centrale competente, dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica;
c) quindici rappresentanti eletti dai pescatori sportivi;
d) un rappresentante eletto dai pescatori professionali;
e) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
f) un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari;
g) un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie;
i) un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
j) un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante designato dall'Università di Udine;
k) un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
l) un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;
m) un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione.
m bis) un rappresentante designato da PromoTurismoFVG.
3. Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
2 Lettera m bis) del comma 2 aggiunta da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
Art. 11
 (Nomina del Comitato ittico)
1. Il Comitato ittico è nominato dalla Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti o designati in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la procedura consultiva - elettorale dei pescatori sportivi stabilita con decreto del Direttore generale di ETPI, nel rispetto dei seguenti principi:
a) le operazioni di voto sono indette con decreto del Direttore generale con almeno novanta giorni di anticipo;
b) le operazioni di voto avvengono separatamente nei collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.; i Comuni costituiti a seguito di una procedura di fusione rientrano nel collegio in cui è compreso il Comune che ospita la sede municipale del nuovo Comune;
c) possono votare ed essere eletti tutti i pescatori maggiorenni residenti in Regione in possesso della licenza di pesca sportiva che hanno versato, nell'anno precedente allo svolgimento delle operazioni di voto, il pagamento del canone di pesca sportiva annuale;
d) i soggetti di cui alla lettera c) che, ai sensi del comma 8, non hanno già ricoperto l'incarico per due mandati possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio, ancorché non siano ivi residenti e non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione;
e) le candidature sono presentate almeno quarantacinque giorni prima delle operazioni di voto e sono pubblicate unicamente sul sito dell'Ente;
f) i soggetti di cui alla lettera c) votano nel collegio di residenza e possono esprimere il proprio voto per massimo due collegi a scelta;
g) le votazioni si possono svolgere secondo modalità telematiche, in presenza o in entrambe le modalità; in caso di voto in presenza, in ogni collegio è assicurata la presenza di almeno una sede di raccolta dei voti; le votazioni con modalità telematiche possono precedere quelle in presenza;
h) in ciascun collegio è eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
3. Il rappresentante dei pescatori professionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), è eletto dall'assemblea formata dai pescatori professionali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 7, lettera a). Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
4. Il rappresentante degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e il rappresentante delle guardie giurate volontarie di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), sono rispettivamente eletti dalle assemblee formate dagli operatori e dalle guardie giurate iscritti negli elenchi di cui agli articoli 18, comma 3, e 43, comma 5. Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
5. La convocazione delle assemblee di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché le modalità operative di presentazione delle candidature e di espressione del voto per le elezioni dei rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d), f) e g), sono disposte con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.
6. Il rappresentante di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), è designato entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente. Qualora la designazione non sia congiunta la Giunta regionale nomina il componente scegliendolo fra i nominativi indicati.
8. I componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d) e h), possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.
9. In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Ai componenti eletti ai sensi dei commi 2, 3, e 4, subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il più giovane d'età.
10. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo e informativo, funzionari esperti nelle materie in discussione, nonché portatori di interessi coinvolti nelle materie oggetto di discussione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 11 da art. 2, comma 19, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 2, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera e), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 1, lettera f), L. R. 8/2022 . Le modifiche apportate trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023, come disposto all'art. 10, c. 2, L.R. 8/2022.
Art. 16
 (Controllo degli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Nei casi di cui al comma 3 le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.