Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 4
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) acque: i corsi e gli specchi d'acqua o loro porzioni;
b) gestione delle risorse ittiche: l'insieme delle attività, ivi compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici;
c) pesca sportiva: l'attività dilettantistica o agonistica diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi;
e) fauna ittica, risorse ittiche o specie ittiche: l'insieme dei pesci e dei crostacei che vivono in stato di naturale libertà nelle acque di cui all'articolo 3, comma 1;
f) specie di particolare interesse: specie ittica che, per la presente legge, è oggetto di una disciplina finalizzata a garantirne la conservazione o l'incremento in natura in quanto è tutelata dalla normativa vigente o in quanto riveste interesse per gli ambienti acquatici o a fini di pesca sportiva o professionale;
g) catturare: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vengono presi con un attrezzo o con uno strumento di pesca, vengono manipolati o mantenuti vivi sul luogo di pesca;
h) liberare o rilasciare: azione mediante la quale uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
i) trattenere: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica vivi o morti, una volta catturati, vengono asportati in altro luogo o sono detenuti sul luogo di pesca senza essere tempestivamente rimessi nell'ambiente acquatico;
j) no-kill: pratica di pesca che prevede l'obbligo del rilascio di tutti gli esemplari di fauna ittica catturati, a eccezione di quelli che è obbligatorio trattenere;
k) immissione: azioni svolte o autorizzate mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, recuperati o allevati, vengono immessi vivi nell'ambiente acquatico;
l) recupero: azioni mediante le quali uno o più esemplari di fauna ittica, una volta catturati, vengono trattenuti al fine della loro salvaguardia per essere successivamente immessi anche in acque diverse;
m) attrezzo di pesca: oggetto fabbricato o tipicamente strutturato per catturare la fauna ittica;
n) attrezzi di pesca fissi e mobili: attrezzi di pesca che, per essere correttamente utilizzati, rispettivamente necessitano o non necessitano di essere appoggiati o ancorati a terra, a un'imbarcazione o ad altri oggetti;
o) strumento di pesca: ogni mezzo diverso da un attrezzo di pesca che può essere impropriamente utilizzato per la cattura della fauna ittica quale, a titolo esemplificativo, l'uso delle mani, dell'elettricità o di sostanze chimiche ed esplosive;
p) impianti ittici regionali: gli impianti per la riproduzione e l'allevamento della fauna ittica di proprietà della Regione o dell'Ente tutela patrimonio ittico o gestiti dall'Ente medesimo;
(1)
Note:
1 Lettera p bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.