2.
Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attivitą e le relative variazioni;
b) adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attivitą dell'Ente;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltą di conciliare e transigere;
d) stipula i contratti;
e) dirige la struttura assicurandone la funzionalitą;
f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo;
f bis) nomina le Commissioni d'esame e, per i componenti esterni, determina il gettone di presenza e riconosce il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.
1 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 16/2021