Art. 6
(Ente tutela patrimonio ittico)
1. L'Ente tutela pesca (ETP), istituito ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
2. L'ETPI č ente funzionale della Regione preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. L'ETPI ha personalitā giuridica di diritto pubblico, č dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed č sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
3. L'ETPI ha sede in Udine con facoltā di istituire uffici decentrati e recapiti.