Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Art. 50
 (Altre disposizioni transitorie)
1. L'ETP, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971, continua a operare secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ETPI continua a utilizzare il logo dell'ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell'ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.
4. Il Direttore generale dell'ETPI di cui all'articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Comitato ittico di cui all'articolo 10 è nominato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della nomina del Comitato ittico si prescinde dal parere dello stesso.
6. Il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza.
8. I campi gara fissi di cui al comma 7 comprendono quelli già individuati nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e ulteriori campi individuati, nei corpi idrici artificiali, con provvedimento del Direttore generale di ETPI, previo parere vincolante del Comitato ittico.
10. L'ETPI procede all'affidamento in concessione delle acque di cui al comma 7 mediante selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, può ottenere un'unica concessione.
11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 48 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti e i relativi regolamenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati dall'ETP con riferimento alle materie di cui all'articolo 48.
12. Qualora le disposizioni, i regolamenti o gli atti di cui al comma 11 facciano riferimento a provvedimenti da adottarsi dal Consiglio direttivo dell'ETP, gli stessi sono adottati dal Direttore generale dell'ETPI.
13. Le licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere valide.
14. Coloro a cui è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), l'autorizzazione di pesca di durata annuale per esercitare la pesca in almeno due dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ottengono la licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 27, entro trenta giorni dalla richiesta, senza sottoporsi all'esame.
15. Le licenze di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 1604/1931, rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), continuano a essere valide fino alla naturale scadenza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 21, L. R. 25/2018
2 Comma 15 bis aggiunto da art. 3, comma 34, L. R. 15/2020