Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Art. 46
 (Altre sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1;
b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell'acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all'articolo 30, comma 1;
e) da 200 a 810 euro a chiunque rimuova o renda inservibili le tabelle di cui agli articoli 23, comma 6, 25, comma 5 e 32, comma 7, lettera g);
e bis) da 1.000 euro a 3.900 euro in caso di realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione; qualora dalle asciutte o dai lavori in alveo non derivi la morte di alcun esemplare di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;
2. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 la sanzione è raddoppiata.
Note:
1 Parole sostituite al numero 1) della lettera c) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole sostituite al numero 1) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera a), L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 36, comma 5, lettera b), L. R. 6/2021
4 Numero 3) della lettera d) del comma 1 abrogato da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
5 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
6 Lettera e ter) del comma 1 aggiunta da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024