Art. 43
(Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica)
1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica č effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneitā. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalitā per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneitā previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.
2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate, equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attivitā secondo i criteri e le modalitā previsti dal regolamento.
3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attivitā prestata, nei limiti fissati dal regolamento.
4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all'
articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.
5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 16/2021
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 16/2021