Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Art. 40
 (Recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo)
1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l'estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all'ETPI, almeno cinque giorni prima dell'esecuzione, salvo termini più brevi determinati da motivate ragioni di urgenza.
3. Durante le attività di recupero della fauna ittica ai sensi del comma 2, lettera b), l'elettrostorditore può essere utilizzato esclusivamente da quanti hanno superato il corso di cui all'articolo 31, comma 4.