Art. 38
(Misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo)
1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l'alveo di un corso o di uno specchio d'acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.
2.
Al fine di accertare l'adozione di adeguati accorgimenti, l'ETPI esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi di cui al comma 1, con particolare riguardo a:
b) valutazione d'impatto ambientale;
c) concessioni di derivazione d'acqua;
d)
( ABROGATA )
3. Nel fornire il parere di cui al comma 2 l'ETPI valuta che sussistano le condizioni per la conservazione o il ripristino della funzionalità dell'ambiente acquatico e delle biocenosi caratteristiche della tipologia del corso o specchio d'acqua interessato.
4.
Il parere di cui al comma 2 può contenere:
a) prescrizioni per il mantenimento del deflusso necessario alla vita della fauna ittica e della continuità idrologica e biologica;
b) prescrizioni per assicurare modalità di compensazione alla riduzione di capacità portante e di funzionalità dell'ambiente acquatico e alla discontinuità determinata dall'intervento;
c) prescrizioni per impedire il passaggio della fauna ittica attraverso le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua.
d) prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto dell'intervento sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici.
Note:
1 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 9/2019