Art. 37
(Gestione degli impianti ittici regionali)
1. L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
2.
La programmazione e la gestione dell'attivitą degli impianti ittici regionali avviene in coerenza:
a) con quanto previsto in materia di immissioni di fauna ittica dal piano di gestione ittica e dal regolamento;
b) con i contenuti del programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
c) con le linee guida approvate dalla Giunta regionale per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.