Art. 35
(Immissioni a scopo di pesca sportiva)
1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall'ETPI, in conformitā ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibilitā degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell'
articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.
2. L'autorizzazione alle immissioni a scopo di pesca sportiva č rilasciata dall'ETPI contestualmente all'autorizzazione per l'organizzazione di gare di pesca di cui all'articolo 32.
3. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate esclusivamente con individui di taglia ammessa per la loro cattura come individuata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), e dell'articolo 32, comma 7, lettera b).
4.
Non sono consentite le immissioni a scopo di pesca sportiva nelle seguenti acque:
b) acque individuate quali zone di divieto di pesca per ripopolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 5;
d) acque aittiche ossia ecologicamente prive di fauna ittica;
e) laghi alpini oltre quota 1.500 metri sul livello del mare;
f) altre zone utili per la conservazione della fauna ittica o degli habitat.