Art. 34
(Immissioni di fauna ittica oggetto di recupero)
1. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero ai sensi degli articoli 40 e 41 sono realizzate e autorizzate dall'ETPI per riportare la fauna ittica in ambienti idonei a ospitare le specie e le quantità da rilasciare.
2. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero realizzate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 non sono soggette ad autorizzazione.
3. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non è possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari classificazione sanitaria o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.
4. È fatto salvo il diverso uso del materiale ittico recuperato per scopi istituzionali di studio, ricerca, attività didattica e divulgativa e per il controllo delle specie esotiche invasive.