Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Art. 29
 (Requisiti per l'esercizio della pesca professionale)
2. Al momento del rilascio della licenza di pesca professionale viene verificato il possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
3. La licenza di pesca professionale č rilasciata, senza verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima). I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del presente comma, possono esercitare l'attivitā di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 36, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021