Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Art. 27
 (Requisiti per l'esercizio della pesca sportiva)
3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.
7. Per esercitare la pesca sportiva il pescatore professionale non è esentato dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
8. A seguito del pagamento del canone di pesca sportiva viene rilasciato il documento per le registrazioni quale strumento di controllo dell'attività di pesca che è acquisito dall'ETPI anche per finalità statistiche e per l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
12. I minori di anni quattordici esercitano la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più minori, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
13. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'autorità competente, possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne della Regione accompagnati da un maggiorenne in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nel documento per le registrazioni dell'accompagnatore è annotato il pesce trattenuto, anche da più soggetti, nei limiti consentiti all'accompagnatore medesimo.
14. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei pescatori sportivi in cui vengono annotate anche le sanzioni accertate e irrogate e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili sui requisiti per l'esercizio della pesca.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2 Comma 4 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4 Parole aggiunte al comma 9 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 11 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
6 Comma 14 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 6/2021
7 Comma 14 bis abrogato da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 16/2021
8 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
10 Comma 14 ter aggiunto da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.