Art. 26
(Calendari di pesca)
1. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI sono approvati il calendario della pesca sportiva e il calendario della pesca professionale.
2. I calendari sono strumenti informativi e ricognitivi delle regole e delle limitazioni relative all'esercizio della pesca stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
3. In conformitā all'articolo 12, lo schema dei calendari č sottoposto al parere del Comitato ittico che, vista la natura ricognitiva dei due documenti, si esprime esclusivamente sulla chiarezza espositiva dei relativi contenuti.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 non č soggetto al controllo di cui all'articolo 16.