Art. 22
(Programma delle immissioni)
1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o da altri soggetti.
2.
Il programma in particolare:
a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso;
b) indica, per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie;
c) detta linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo.
3. Il programma delle immissioni viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le immissioni sono realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato interessate e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.