Art. 20
(Monitoraggi ambientali e della fauna ittica)
1.
L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:
a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;
b) verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;
c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;
d) verificare gli impatti delle opere idrauliche;
e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;
f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.
2. Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della
legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.
3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.