1.
La Regione attua le funzioni previste dalla presente legge nell'osservanza dei seguenti principi:
a) la gestione di tutte le acque interne avviene in maniera diretta da parte della Regione, senza delega delle relative funzioni a soggetti esterni;
b) fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) e quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 50 la Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si può avvalere delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative, complementari e di supporto ai servizi necessari per l'attuazione della presente legge;
c) la Regione riconosce e promuove il ruolo della vigilanza ittica volontaria anche quale strumento per sviluppare il senso civico verso l'utilizzo sostenibile delle risorse ittiche e degli ambienti acquatici;
d) le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne si fondano su criteri e strumenti unitari di programmazione e controllo, finalizzati ad assicurare un equilibrato rapporto fra le esigenze di conservazione della biodiversità delle specie ittiche, di tutela degli ambienti acquatici e il prelievo delle risorse ittiche;
e) la gestione privata a fini di pesca delle acque interne è consentita esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge.