Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
Art. 16
 (Controllo degli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico)
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
4. Il termine di cui al comma 2 č sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Nei casi di cui al comma 3 le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.