Art. 15
(Autonomia gestionale e patrimoniale)
1. L'ETPI è dotato di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale.
2. Il patrimonio dell'ETPI è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
3.
Alle spese per il funzionamento e per l'attività, l'ETPI provvede con entrate proprie derivanti da:
a) rendite patrimoniali;
b) finanziamenti previsti dal bilancio della Regione;
c) finanziamenti derivanti dallo Stato e dall'Unione europea per attività inerenti le competenze dell'ETPI;
d) i canoni di cui agli articoli 27, 30, 32 e 50;
e) obblighi ittiogenici di cui all'articolo 39;
f) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
g) introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 44, 45 e 46;
h) le liberalità disposte da enti pubblici e soggetti privati.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal capo II del presente Titolo, l'Ente può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti e istituti e di esperti qualificati e può ricorrere all'assunzione di personale operaio con contratto di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).