Art. 12
(Funzioni del Comitato ittico)
1.
Il Comitato ittico esprime parere sugli schemi dei seguenti atti dell'ETPI:
a) piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
b) programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
c) calendari di pesca di cui all'articolo 26;
d) determinazione dei canoni di pesca di cui agli articoli 27 e 30.
2. Il Comitato ittico esprime inoltre parere sullo schema dei regolamenti regionali di attuazione della presente legge e sulle relative modifiche.
3. Il Comitato ittico si esprime anche con riferimento ad altri atti che possono incidere sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne rispetto ai quali l'Amministrazione regionale o il Direttore generale dell'ETPI ritengano opportuno acquisirne il parere.
4.
Il Comitato ittico inoltre:
a) formula proposte di indirizzo per le attivitą finalizzate alla valorizzazione delle acque interne e delle relative risorse ittiche;
b) propone strategie, obiettivi e criteri per la predisposizione e l'aggiornamento del piano di gestione ittica.