1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 3), dello Statuto speciale, e in conformitą alla normativa europea e statale in materia di salvaguardia della biodiversitą, con la presente legge disciplina la gestione integrata delle risorse ittiche delle acque interne, con finalitą di tutela e incremento del patrimonio ittico, di conservazione degli ambienti acquatici, di sviluppo sostenibile dell'attivitą di pesca e nell'ottica del possibile sviluppo della ricettivitą turistica connessa alla pesca sportiva tramite adeguati strumenti divulgativi.
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022