Legge regionale 01 dicembre 2017, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020
Interventi a sostegno delle Universitą della terza etą e della libera etą nell'ambito dell'apprendimento non formale.
Art. 14
(Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
la
legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31
(Interventi a sostegno dell'attivitą delle Universitą della terza etą);
b)
l'
articolo 131, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
(Legge finanziaria 1992);
c)
l'
articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16
(Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
d)
l'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37
(Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attivitą culturali);
e)
i commi da 14 a 20 dell'
articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14
(Assestamento del bilancio 2012);
f)
l'
articolo 7, comma 54, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013);
g)
l'
articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8
(Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
h)
l'
articolo 4, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33
(Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
i)
l'
articolo 8, comma 33, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
(Legge di stabilitą 2017).